Contrordine: la detrazione del 50% vale per i condizionatori (ma solo per case da ristrutturare)
Una circolare dell'Agenzia delle Entrate elenca in dettaglio le tipologie di mobili ed elettrodomestici alle quali è applicabile la detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie. Tra queste figurano anche gli impianti di condizionamento, purché in classe energetica non inferiore alla A+
18 September, 2013
Anche i condizionatori possono godere, a determinate condizioni, della detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Lo ha precisato, in una circolare datata 18 settembre 2013 (vedi allegato), l'Agenzia delle Entrate, precisando che l'agevolazione vale solo per impianti di condizionamento ad alta efficienza e, soprattutto, acquistati per immobili sottoposti a ristrutturazione edilizia. La misura è inserita nel Decreto legge numero 63 del 4 giugno scorso, che ha prorogato fino alla fine dell'anno gli sgravi per le ristrutturazioni generiche (l'ex detrazione del 36%, ndr), estendendola anche ad altre tipologie di interventi, come, appunto, l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
All'epoca, il dibattito sulla eventuale applicazione del bonus agli impianti di condizionamento sembrava essersi chiuso con un “no fino a prova contraria”, dal momento che il testo del decreto non menzionava espressamente i climatizzatori. Ora, però, la circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce ogni dubbio, elencando nel dettaglio, gli elettrodomestici per cui è possibile chiedere il rimborso. «In assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa – scrive l'Agenzia - costituisce utile riferimento l’elenco di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento».
Resta inteso che, per accedere al bonus, gli elettrodomestici devono essere di classe energetica non inferiore alla A+ (ma per i forni è sufficiente la A). L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica, puntualizza inoltre l'Agenzia, è agevolabile solo se per quella tipologia di dispositivi non sia ancora previsto l’obbligo di etichettatura. Gli acquisti, inoltre, devono essere stati sostenuti tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013, solo ed esclusivamente per immobili sottoposti a ristrutturazione. Nell’importo da detrarre, infine, possono essere incluse anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, entro il limite massimo per la spesa detraibile, che è di 10.000 euro.
Godono inoltre della detrazione, che sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo, anche i mobili e i complementi d'arredo, purché siano nuovi (il tetto dei 10.000 è cumulativo, per mobili ed elettrodomestici). A questo proposito, scrive l'Agenzia delle Entrate, «rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo».