Aeeg, al via le consultazioni sull'attuazione dell'articolo 20 del Conto energia
L'Autorità per l'energia ha pubblicato uno schema di attuazione dell'articolo 20 del Quarto conto energia, che le assegna una serie di compiti nella gestione degli incentivi per il fotovoltaico. I soggetti interessati possono inviare all'Authority le proprie osservazioni, che dovranno pervenire entro il prossimo 5 settembre
13 July, 2011
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) ha pubblicato sul proprio sito un documento di consultazione (vedi allegato) sull'attuazione dell'articolo 20 del Quarto conto energia (Dm 5 maggio 2011), che la vede come protagonista. L'articolo, infatti, assegna proprio all'Aeeg una serie di compiti legati alla gestione degli incentivi per il fotovoltaico, e ora l'Authority ha messo a punto uno schema di attuazione che intende condividere con i soggetti interessati.
Ecco, in particolare, le funzioni assegnate all'Autorità dall'articolo 20:
- aggiornare e integrare, laddove necessario, i provvedimenti già emanati;
- determinare le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto interministeriale, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica;
- aggiornare i provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la responsabilità di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati;
- determinare le modalità con le quali sono remunerate le attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto interministeriale 5 maggio 2011, nonché quelle relative all'erogazione del servizio di misura di cui al precedente alinea;
- aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica con particolare riguardo all'applicazione dell'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, fermo restando il potere di eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della medesima legge.
La voce probabilmente più interessante (l'ultima dell'elenco) riguarda l'eventuale mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per la connessione dell'impianto. Proprio la garanzia dei tempi, dalla quale dipende l'entità degli incentivi e l'inizio della loro erogazione, aveva creato qualche tensione, prima dell'approvazione del decreto, tra i ministri Romani e Prestigiacomo. La responsabile dell'Ambiente, infatti, aveva preteso sanzioni per il gestore di rete in caso di ritardi ingiustificati e rimborsi per i proprietari degli impianti fotovoltaici. Per presentare le proprie proposte e osservazioni sul documento dell'Aeeg c'è tempo fino al 5 settembre 2011.