FIAB: vietato ritirare la patente ai ciclisti
La norma, introdotta nel 2009, è stata abrogata nel 2010. Possibile che non lo sappiano forze dell'ordine e giornalisti? Provvedimento illegittimo verso una ciclista di Caserta - il punto di vista della Federazione Italiana Amici della Bicicletta
10 October, 2011
Lello Sforza
In relazione alla notizia data con notevole risalto dagli organi di informazione, secondo cui, in base ad un non meglio specificato articolo del codice della strada, è stata ritirata la patente di guida ad una signora che, circolando in bicicletta a Caserta (o dintorni?) avrebbe commesso un'infrazione, la FIAB informa stampa e Forze dell'ordine che, allo stato, non esiste alcun articolo di legge in tal senso in vigore.
Vi era una norma introdotta in via legislativa con il pacchetto “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” approvato il 2 luglio 2009 dal Parlamento. Ma, anche a seguito di proteste e ricorsi, è stata abrogata ormai da oltre un anno. Possibile che non lo si sappia ancora? Evidentemente c'è una carenza di informazione tra gli addetti ai lavori.
Eugenio Galli, responsabile Servizio legale FIAB dichiara: "La norma che estendeva l’applicabilità delle sanzioni accessorie del codice della strada anche alle violazioni commesse in bicicletta, manifestamente irragionevole sin dalla sua nascita, duramente contestata dalla FIAB, e su cui pendeva un giudizio davanti alla Corte costituzionale, è stata abrogata dal Parlamento con la riforma del codice della strada emanata nel 2010.
Se sussistono ancora dubbi in merito alla sussistenza di simili prescrizioni, o c’è un problema di cattiva informazione, occorre prendere atto che il sistema normativo non è chiaro. Ma non si può far finta di nulla: l’incertezza del diritto è sempre pericolosa. Comunque, che in questo Paese, quando si parla di bicicletta, ce ne si occupi soprattutto in senso punitivo e repressivo, addirittura con la pretesa di equiparare situazioni di pericolo palesemente differenti, anziché per favorirne una efficace promozione, risulta abbastanza sintomatico e spiega molte delle nostre arretratezze in fatto di mobilità ciclistica rispetto a tutti i Paesi dell’Europa evoluta".
Edoardo Galatola, responsabile Sicurezza FIAB precisa i riferimenti normativi in questione: "L'articolo controverso era il 219-bis comma 2 del Codice della Strada che recitava: "Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis. Ma con la successiva legge 29 luglio 2010 n. 120 art. 43, comma 2, punto b), l'art. 219-bis comma 2 è stato abrogato".