Cassazione: Tariffa rifiuti non assoggettabile ad Iva. Pronte a ripartire le richieste di rimborso
La Corte di Cassazione, con sentenza del 9 marzo, ha stabilito che la TIA costituisce un tributo e pertanto non è soggetta ad Iva. Le Finanze avevano invece dichiarato la tariffa rifiuti "entrata patrimoniale" soggetta ad Iva. Via libera alla richieste di rimborso dell'Iva
12 March, 2012
La tariffa rifiuti non deve essere assoggettata a Iva. Si tratta infatti di un'entrata tributaria che, in quanto tale, non può mai costituire il corrispettivo di un servizio reso. E' quanto ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza 3756 del 9 marzo scorso in aperto contrasto con la tesi del Dipartimento delle politiche fiscali (circolare n. 3 del 2010) che aveva tentato di bloccare le richieste di rimborso dei contribuenti rilevando la continuità esistente tra la Tia1 (articolo 49, Dlgs 22/1997) e la Tia2 (articolo 238, Dlgs 152/2006). La Tia2 è stata, infatti, dichiarata entrata patrimoniale, soggetta a Iva. Questa tesi però è stata smentita dall'ultima pronuncia della Cassazione. Secondo la Corte, le conclusioni delle Finanze “sono frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile”: non si vede come la successione logico-giuridica di due entrate possa generare in automatico l'identità della loro natura. Dopo la sentenza, ora è facile prevedere una riattivazione delle istanze di rimborso dell'Iva pagata dai cittadini, spesso tenute in sospeso, sulla base della circolare n. 3.
Tassa rifiuti, Iva rimborsabile - da Il Sole 24 Ore.com del 11.03.2012
“La tariffa rifiuti non è assoggettabile all’IVA del 10%” - da Stato quotidiano del 12.03.2012