Valle d'Aosta: 21 milioni per l'efficienza energetica
La regione autonoma valle d'Aosta ha stanziato 7,2 milioni all'anno per il triennio 2013-2015 per raggiungere gli obiettivi regionali in materia di efficienza energetica e rinnovabili. A disposizione dei cittadini contributi per migliorare l'efficienza degli immobili e installare impianti a energia pulita
31 August, 2012
E' di circa 7,2 milioni di euro la somma messa a disposizione annualmente dalla Regione dal 2013 al 2015 per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica enunciati nella Legge regionale 1 agosto 2012, n. 26. A partire dal 2016 la cifra salira' a circa 9,2 milioni di euro. Le 'Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili' prevedono che le unita' abitative destinatarie di contributi devono restare di proprieta' del beneficiario per almeno 4 anni, pena la revoca delle agevolazioni. I contributi ottenuti per gli edifici oggetto di trasformazione edilizia e impiantistica inoltre non sono cumulabili con analoghi incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative in conto capitalE.
Le agevolazioni in particolare possono essere revocate quando dai controlli emerga la non conformita' degli interventi con la normativa vigente all'epoca dei lavori e, per le imprese, nel caso in cui il beneficio economico non sia stato trasferito all'acquirente finale dell'immobile.
Le agevolazioni per gli impianti dimostrativi - anch'esse non cumulabili con analoghi contributi per le stesse iniziative e concesse in conto capitale o con bandi per la realizzazione di progetti specifici - sono destinate ai privati e agli enti locali (in forma singola o associata) e coprono al massimo il 70% della spesa ammissibile documentata, che, per i privati, non puo' essere superiore a 150.000 euro. E' stabilito che i lavori debbano iniziare entro un anno dalla concessione del contributo, per concludersi entro cinque anni. Ad eccezione dei privati, per cinque anni l'impianto non puo' essere ceduto e, sia per i privati che per gli enti locali, deve mantenere la destinazione d'uso dichiarata, nell'ambito della quale va svolto il monitoraggio dei dati di funzionamento. In caso contrario, e nell'eventualita' di opere difformi dal progetto finanziato, i contributi vengono revocati.
Nel testo sono illustrate inoltre le procedure amministrative semplificate per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e di quelli ibridi, nel caso in cui l'impiego di rinnovabili sia superiore al 60% della producibilita' complessiva. Il procedimento unico, che si svolge in sede di conferenza di servizi, si conclude con una autorizzazione unica rilasciata con proprio provvedimento dal dirigente della struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. Il termine per la conclusione dell'iter e' di 90 giorni dal ricevimento della richiesta e entro 15 giorni la struttura verifica la completezza della documentazione presentata. Da sottolineare, nell'ottica della semplificazione, come l'autorizzazione unica sostituisce ogni autorizzazione, concessione, permesso, nulla osta o atto di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte.
Le disposizioni normano anche le procedure di dismissione dell'impianto, l'esenzione dal contributo di costruzione per i lavori relativi a impianti a fonti rinnovabili e la trasparenza amministrativa da parte della Regione. Nell'ultima parte della norma sono spiegate nel dettaglio le modalita' di controllo degli impianti da parte del professionista incaricato e anche le eventuali sanzioni in cui lo stesso puo' incorrere, analogamente alle altre figure coinvolte nella certificazione. (ANSA).