Il testo della legge
15 November, 2004
L.R. 08 Novembre 2004, n. 15 Disposizioni per favorire l\'impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici (1) Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge, al fine di migliorare le condizioni ambientali di vita, prescrive misure per incrementare l’impiego dell’energia solare termica e per diminuire gli sprechi idrici negli edifici. Art. 2 (Adempimenti comunali) 1. I comuni, in relazione alle proprie caratteristiche e al proprio assetto urbanistico e territoriale, nonchè nel rispetto degli eventuali limiti imposti dall’esistenza di vincoli storici, ambientali e paesistici, devono prevedere specifiche disposizioni per realizzare su edifici, pubblici e privati, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, i seguenti interventi: a) installazione ed impiego di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria; b) realizzazione di sistemi di recupero delle acque piovane e delle acque grigie e riutilizzo delle stesse per gli scarichi dei water; c) utilizzo di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati; d) installazione di rubinetterie dotate di miscelatore aria e acqua; e) impiego di pavimentazioni drenanti nelle sistemazioni esterne dei lotti edificabili nel caso di copertura superiore al cinquanta per cento della superficie esterna del lotto stesso. 2. Al fine di favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico, i comuni devono, altresì, prevedere che nel calcolo delle volumetrie degli edifici non vengano computati, se superiori a trenta centimetri, gli spessori delle pareti e dei solai nonchè delle serre solari e delle torri del vento. Il contenimento del consumo energetico deve essere dimostrato da un’apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi, che costituisce parte integrante della documentazione richiesta per il rilascio del necessario titolo abilitativo. 3. I comuni, in sede di rilascio dei necessari titoli abilitativi, verificano il rispetto del progetto alle disposizioni di cui al presente articolo. 4. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano esclusivamente edifici situati al di fuori dei centri storici. Art. 3 (Termine per gli adempimenti) 1. I comuni provvedono a quanto previsto all’articolo 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 4 (Pubblicità) 1. La Regione, anche in collaborazione con i comuni che hanno provveduto a quanto previsto all’articolo 2, individuano idonee forme di pubblicità degli interventi assunti dai comuni. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 10 novembre 2004, n. 31, s.o. n. 5