Rifiuti: anche le grucce per vestiti sono imballaggi. E devono pagare il contributo Conai
Con una circolare il Consorzio nazionale imballaggi fa chiarezza sulle grucce. Quelle vendute con un indumento sono imballaggi e rientrano nella sfera di applicazione del contributo ambientale. Sono invece escluse quelle vendute separatamente dagli indumenti
11 February, 2014
A seguito della pubblicazione della direttiva europea sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio, il Conai ha provveduto a fornire attraverso un'apposita circolare, alcune delucidazioni e istruzioni operative con effetto dal 1 gennaio 2014 su un particolare tipo di "imballaggio": le grucce per indumenti.
Le grucce vendute con un indumento sono imballaggi e rientrano nella sfera di applicazione del contributo ambientale Conai. Sono invece escluse dalla categoria degli imballaggi le grucce per indumenti vendute separatamente dagli indumenti. Il Conai ha inoltre confermato nella circolare che gli “appendini in filo di ferro” generalmente usati dalle lavanderie e stirerie, sono considerati imballaggio.
Il contributo ambientale viene applicato al momento della “prima cessione” e cioè del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale. Nel caso in cui, successivamente alla prima immissione al consumo, una parte delle grucce destinate ad essere vendute con indumento risulti invece venduta separatamente dall’indumento stesso, è possibile richiedere il rimborso del contributo ambientale eventualmente assolto dai consorziati al momento dell’acquisto/immissione al consumo.
Leggi la circolare Conai