Bici sul treno, trasporto garantito per legge
FIAB: "Un passo avanti, anche se per ora solo sulla carta, che può aiutare le associazioni e i Coordinamenti regionali della FIAB che da sempre si battono per un servizio Treno+Bici degno di questo nome"
19 May, 2014
Nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 6 maggio 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 "Disciplina sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario" (in vigore dal 21 maggio). Una disposizione del decreto legislativo - art. 6 - riguarda anche il trasporto delle biciclette, disciplinato dall'art. 5 del regolamento europeo.
Commenta Giulietta Pagliaccio, presidente della FIAB: "Finalmente! Adesso il trasporto delle biciclette non è più un servizio aggiuntivo ma è la regola salvo comprovate ragioni di esclusione che devono essere espresse. Questo obbliga anche Regioni e Imprese di trasporto ferroviario a concludere contratti (e prima ancora ad allestire bandi) di servizio che lo prevedono".
Dichiara Giacomo Scognamillo, responsabile FIAB per Bici+treno "Non posso che essere d'accordo anche se non sono nuove le penalità per le aziende; sono previste sia nella carta dei servizi che nei relativi contratti. L'articolo 6 comma 1 apre la strada ad eventuali ricorsi, nelle sedi opportune, in caso di disservizio".
Insomma un passo avanti, anche se per ora solo sulla carta, che può aiutare le associazioni e i Coordinamenti regionali della FIAB che da sempre si battono per un servizio Treno+Bici degno di questo nome.
Art. 6 DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 70
Sanzioni relative al trasporto di biciclette
1. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 5 del regolamento relativo alla possibilita' di trasporto delle biciclette a bordo del treno, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
Articolo 5 -Biciclette
Le imprese ferroviarie consentono ai passeggeri di portare sul treno, se del caso dietro pagamento, le biciclette se sono facili da maneggiare, se ciò non pregiudica il servizio ferroviario specifico e se il materiale rotabile lo consente.