Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dei comuni salentini. Ecotassa ridotta del 20%
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto da 51 comuni della provincia di Lecce, sospendendo la determinazione della Regione Puglia. Secondo l'attestazione dei tecnici dell’Ato in provincia di Lecce il 46 per cento dei rifiuti viene effettivamente recuperato (raccolta differenziata + incenerimento) e solo il 24 per cento viene conferito in discarica. Articolo di www.lecceprima.it del 29 agosto 2014
31 August, 2014
LECCE – In tempo di crisi e tasse, finalmente una buona notizia per i comuni salentini e della Puglia. Il Consiglio di Stato, infatti, ha accolto il ricorso proposto da 51 comuni della provincia di Lecce (compreso il capoluogo), sospendendo la determinazione della Regione Puglia del 27 dicembre scorso, che ha fissato a 25,82 euro per tonnellata l’aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 in tutti i comuni della penisola salentina. Nel ricorso proposto dall’avvocato Luigi Quinto è stata censurata la determina regionale per violazione dei criteri applicativi della legge statale risalente al 1995 che ha istituito l’ecotassa.
La norma, come illustrato nel ricorso al giudice amministrativo, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materie prime ed energia, ha disposto una riduzione al 20 per cento del tributo per l’ipotesi in cui venga conferito in discarica solo lo scarto di uno dei trattamenti previsti dalla legge per il recupero del rifiuto. La Regione ha disconosciuto la premialità prevista dalla legge per la gran parte dei comuni salentini, fissando il pagamento dell’ecotassa nella misura massima, invocando la legge sulla raccolta differenziata. La Regione ha ritenuto che la riduzione del tributo operi esclusivamente in relazione alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta da ciascun comune sia in valore assoluto sia come incremento rispetto all’anno precedente. Con ciò di fatto disapplicando la legge statale che utilizza come dato essenziale la qualità del conferimento in discarica come “scarto” come effetto di un previo ed idoneo processo di trattamento.
Nel ricorso l’avvocato Quinto ha evidenziato come il moderno sistema impiantistico, entrato in funzione nel 2009, determina, all’esito del processo di trattamento cui i rifiuti sono sottoposti, lo smaltimento in discarica solo di una percentuale contenuta nella misura del 24 per cento, la più bassa della Puglia.
In buona sostanza non è rilevante il momento iniziale del sistema di raccolta, che può portare addirittura a un conferimento in discarica in percentuali notevolmente superiori, ma il momento finale: cioè quello che residua dal trattamento e quindi la natura di scarto rispetto al processo di recupero. Nel giudizio è stata depositata l’attestazione dei tecnici dell’Ato da cui risulta che in provincia di Lecce il 46 per cento dei rifiuti viene effettivamente recuperato, il 30 per cento viene assorbito dalle procedure di processo e solo il 24 per cento viene conferito in discarica.
Il Consiglio di Stato, accogliendo le argomentazioni difensive dell’avvocato Quinto, ha riformato il giudizio del Tar di Lecce e, per l’effetto, ha sospeso la efficacia dei provvedimenti regionali impositivi dei maggiori oneri per i comuni leccesi. I giudici d’appello hanno evidenziato, da un lato, sotto il profilo cautelare, le gravi ricadute sui bilanci dei comuni determinate dall’aumento delle aliquote, dall’altro, in punto di delibazione di merito, il ricorso è stato ritenuto meritevole di accoglimento in considerazione del fatto che il trattamento svolto presso gli impianti della Provincia di Lecce risponde alle finalità del sistema premiale previsto dalla legge statale in termini sia di recupero energetico che di riduzione della frazione di rifiuto smaltito.
Il Consiglio di Stato ha altresì rilevato un’ingiustificata disparità di trattamento con i Comuni della Provincia di Taranto posta in essere dalla Regione Puglia che, pur in presenza di condizioni analoghe in ordine al ciclo di trattamento dei rifiuti nelle due province, ha ritenuto applicabile il beneficio premiale statale solo in favore di Taranto e non anche di Lecce.
La vittoria dei Comuni salentini – hanno dichiarato i sindaci dei comuni ricorrenti – è la vittoria dei cittadini che subiscono, attraverso la maggiore tassazione, l’incidenza dell’ecotassa disposta dalla Regione. Il risparmio complessivo per l’anno in corso sarà di circa 3milioni di euro, con l’ulteriore possibilità per i comuni interessati di chiedere alla Regione Puglia il rimborso delle maggiori somme finora pagate a partire dall’entrata in funzione dell’attuale sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti (2009) per un importo complessivo che si calcola intorno ai 10 milioni di euro.
L’avvocato Luigi Quinto, alla luce dei principi affermati dal Consiglio di Stato, si augura che la vicenda faccia un salto di qualità, e che dalla fase della contrapposizione nel contenzioso si passi ad un tavolo di confronto e concertazione tra gli enti coinvolti. Si possa così pervenire ad una soluzione che miri a salvaguardare sia il contenimento della tassazione a carico dei cittadini salentini, sia la riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati da conferire in discarica, riconoscendo al contempo lo sforzo e l’impegno profusi dalla Provincia di Lecce nella incentivazione del trattamento finalizzato al recupero ed al riutilizzo dei rifiuti.
Articolo tratto da www.lecceprima.it del 29 agosto 2014
http://www.lecceprima.it/cronaca/sospiro-di-sollievo-per-i-comuni-salentini-il-consiglio-di-stato-boccia-l-ecotassa.html