In Svizzera senza efficientamento energetico dell'edificio niente impianti di climatizzazione
Il richiedente installazione deve dimostrare che ha seguito SIA 382/1 e 382/2 e il quaderno tecnico SIA 2044, che descrivono le prestazioni dell'involucro, e che nonostante ciò rimane un “bisogno di raffrescamento”
09 July, 2015
Ecco il regolamento:
1 La posa o la sostituzione di installazioni per il raffreddamento e/o l’umidificazione, rispettivamente la deumidificazione, di regola sono sempre ammesse quando la potenza elettrica necessaria al trasporto e al trattamento dei fluidi, compresa la potenza necessaria al raffreddamento, all’umidificazione e alla deumidificazione e al trattamento non supera i 7 W/m2 per gli edifici nuovi o i 12 W/m2 negli edifici esistenti.
2 Per le installazioni di raffrescamento che non rientrano nel cpv. 1 le temperature dell’acqua fredda e i coefficienti di rendimento per la produzione del freddo sono da dimensionare e sfruttare secondo lo stato della tecnica.
3 Per le installazioni che rientrano nel cpv. 1 l’eventuale umidificazione deve essere dimensionata e gestita secondo lo stato della tecnica.
4 Il ricorso a installazioni di climatizzazione che richiedono una potenza superiore a quanto specificato al cpv. 1 può essere eccezionalmente ammesso a dipendenza dell’utilizzazione particolare dell’edificio, del locale o della sua posizione. In questi casi l’UACER può chiedere di dimostrare il fabbisogno di raffreddamento in accordo alle norme SIA 382/1 e 382/2 e al quaderno tecnico SIA 2044.[16]
5 La tipologia dell’edificio non è motivo sufficiente per giustificare la realizzazione di un impianto di climatizzazione.
(Foto da edil-news.it)