Fase 3, finisce il momento dei guanti monouso: non sono più obbligatori né raccomandati come protezione anti Covid
L'allegato IX del nuovo Dpcm recita: "... in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori"
11 June, 2020
Gel batte guanti. Il nuovo Dpcm del Governo appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che salvo indicazioni specifiche sarà operativo dal 15 giugno fino al 14 luglio 2020, sancisce che i guanti monouso non sono più obbligatori né raccomandati come protezione anti Covid. Nel precedente decreto, a parte alcuni contesti specifici di lavoro, si invitavano le persone ad usare i guanti in tutti gli esercizi commerciali dove la clientela può toccare la merce. Adesso non è più così. Una buona notizia non solo per l'ambiente, visto che si evita il sovrautilizzo di un dispositivo usa e getta, ma anche per la salute pubblica. Negli ultimi giorni era arrivato il parere ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, condiviso tra gli altri pure da Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute Roberto Speranza, che riteneva i guanti inutili alla protezione dal Coronavirus se non dannosi. Ecco i passaggi in questione estrapolati dall'Allegato IX del nuovo decreto:
Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).
Commercio al dettaglio
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
ඵ In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
ඵ Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
ඵ Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
ඵ Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
ඵ I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
ඵ L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
ඵ Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
funzione continuata l’estrattore d’aria.
ඵ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
Commercio al dettaglio aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)
Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:
ඵ verificare, mediante adeguati controlli, l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
ඵ assicurare un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
ඵ assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;
ඵ individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro. Ove ne ricorra l’opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.
MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO
ඵ pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
ඵ è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
ඵ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
ඵ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
ඵ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
ඵ Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
ඵ in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.