Piano Casa, la parola passa ai Comuni
Spetta alle amministrazioni comunali il compito di applicare la Legge Regionale sugli aumenti di cubatura recentemente approvata dalla Regione Lazio. Ecco tutte le novità in materia di edilizia
07 October, 2009
Procede, con qualche difficoltà, l'applicazione del cosiddetto “Piano Casa” approvato di recente dalla Regione. Alla Legge Regionale pubblicata qualche settimana fa nel Burl (“Misure straordinarie per il settore edilizio e interventi per l'edilizia residenziale sociale (S.O. 142)”) non è infatti seguito (e non seguirà) alcun regolamento attuativo. L'applicazione del dispositivo, infatti, è demandata ai singoli Comuni, ma non tutte le amministrazioni locali hanno già “metabolizzato” le novità in materia di urbanistica. Questo sta dunque generando un po' di confusione nei cittadini, che non sempre riescono a trovare le risposte che cercano in materia di edilizia e ristrutturazione energetica.
Rivediamo dunque le principali misure introdotte dalla Legge Regionale. Via libera agli ampliamenti del 20% per gli immobili a uso residenziale con superficie non superiore a mille metri cubi per un massimo di 62,5 metri quadri, a condizione che la destinazione d’uso rimanga invariata per dieci anni. Sui fabbricati a uso non residenziale per l’artigianato e la piccola industria fino a mille metri cubi è invece possibile effettuare aumenti di cubatura del 10%. I premi di cubatura aumentano fino al 35% nelle zone a rischio sismico, con lo scopo di favorire gli interventi di messa a norma (il rispetto delle norme antisismiche è infatti obbligatorio per l'ottenimento del bonus di cubatura). Nelle demolizioni e ricostruzioni, infine, si può ottenere un aumento del 40% se l’intervento è realizzato sulla base di un concorso di progettazione. Tutti gli ampliamenti di cubatura devono essere realizzati costruendo a lato dell’edificio esistente, mentre sono escluse le sopraelevazioni, ad eccezione degli interventi mirati a realizzare un nuovo tetto o a rendere abitabili i sottotetti.
Per iniziare i lavori è sufficiente, entro i primi due anni dalla pubblicazione della Legge Regionale, presentare la Dia (Dichiarazione di inizio attività) e rispettare, appunto, le norme in materia di antisismica e bioedilizia. Rimane in vigore, invece, l'obbligo di richiedere il permesso di costruire per tutte le demolizioni e le ricostruzioni che riguardano edifici con volume superiore a 3 mila metri cubi. Le nuove norme non si applicano a tutte le costruzioni. Oltre agli edifici abusivi o non dotati di fascicolo di fabbricato, sono esclusi dagli interventi i centri storici, le aree naturali protette, le zone a rischio esondazione, le zone sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, le fasce di rispetto dei territori costieri, dei fiumi e dei laghi. Una certa libertà di iniziativa, infine, è lasciata ai Comuni, che potranno adottare strumenti urbanistici specifici per il riordino urbano. In questo caso i premi volumetrici possono salire al 50% e al 60% per le zone del litorale se la nuova destinazione è turistico-ricettiva. Il bonus del 35% sulla ricostruzione in seguito a una demolizione sarà concesso se si ridurrà del 10% il limite di fabbisogno energetico fissato dal Decreto Legislativo 192/2005.