Inverno nelle case: temperatura ideale 20°C
Spesso dimenticata, la legislazione nazionale prevede che d'inverno in casa non si possano superare i 20 gradi. I termosifoni possono restare accesi da 6 a 14 ore al giorno, a seconda dell'area climatica in cui il Comune è inserito. La norma viene aggirata da molti amministratori di condominio per ingrossare le fatture energetiche e i propri margini di guadagno, con pesanti conseguenze ambientali: ad ogni grado in più le emissioni aumentano del 7%
18 December, 2009
Anche se, come noto, l'indiziato numero uno sul fronte emissivo resta il settore della mobilità, nei mesi più freddi dell'anno cresce la responsabilità degli impianti di riscaldamento sulla dispersione in atmosfera dei principali inquinanti. Si calcola che nel periodo invernale il contributo degli impianti di riscaldamento civili sul totale delle emissioni di polveri sottili Pm10 raggiunga quota 30% (attestandosi al 12% su media annuale).
La norma che a livello nazionale regolamenta l'accensione dei termosifoni (D.P.R 412 del 1993) prevede che l’esercizio degli impianti sia limitato ad un massimo di 14 ore giornaliere e che la temperatura interna delle abitazioni non debba superare i 20°C. Prevede inoltre una tolleranza di 2°C al limite dei 20°C. Tolleranza su cui molti amministratori di condominio giocano abilmente per ingrossare le fatture energetiche e i propri margini di guadagno. Le conseguenze ambientali del non rispetto della norma sono importanti: si calcola che ad ogni grado in più corrisponda circa il 7% in più di emissioni, dato da moltiplicare per il tempo di funzionamento dei caloriferi.
La legislazione, per evitare sprechi energetici e picchi emissivi ingiustificati, stabilisce inoltre, a seconda delle zone della Penisola, il periodo annuale e il numero massimo giornaliero di ore di accensione degli impianti. Per questo il territorio italiano è stato suddiviso in 6 zone climatiche dalla A, la più calda, alla F, la più fredda.
• Zona A: (per esempio, Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle) dal 1° dicembre al 15 marzo, 6 ore al giorno.
• Zona B: (Messina, Trapani, Palermo, Catania, Agrigento) dal 1° dicembre al 31 marzo, 8 ore al giorno.
• Zona C: (Taranto, Catanzaro, Caserta, Bari, Brindisi, Lecce) dal 15 novembre al 31 marzo, 10 ore al giorno.
• Zona D: (Foggia, Roma, Firenze, Ancona, Pesaro, Forlì, Trieste) dal 1 novembre al 15 aprile, 12 ore al giorno.
• Zona E: (Potenza, Campobasso, L’Aquila, Perugia, Reggio Emilia, Bologna, Bolzano, Trento, Venezia, Milano, Torino) dal 15 ottobre al 15 aprile, 14 ore al giorno.
• Zona F: (Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Sestriere) nessuna limitazione.
L’orario giornaliero di accensione può essere frazionato in due o più periodi ma l’impianto deve essere spento di notte, tra le 23 e le 5. In caso di condizioni atmosferiche eccezionalmente avverse, è consentito accendere il riscaldamento, anche al di fuori dei periodi previsti, per non oltre la metà delle ore massime giornaliere consentite.
Le limitazioni alla durata giornaliera del riscaldamento, spesso causa di disaccordo tra i condomini, non si applicano in alcuni casi, ad esempio quando l’impianto è ad alta efficienza e la caldaia è dotata di un termostato a doppia temperatura: 20 gradi durante il giorno, 16 per la notte. Per il non rispetto delle norme è prevista la sanzione amministrativa da un minimo di 500 ad un massimo di 3000 euro.