La Corte Costituzionale boccia alcuni articoli della legge regionale sulle energie da fonti rinnovabili
La Corte Costituzionale ha bocciato alcuni articoli della legge della Regione Puglia n° 31 del 21 ottobre 2008 sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale. Gli articoli contestati regolano gli insediamenti degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e le denunce di inizio attività
30 March, 2010
Illegittimità costituzionale. Con queste parole la Corte Costituzionale ha bocciato alcuni articoli della legge della Regione Puglia n° 31 del 21 ottobre 2008 sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale. Gli articoli contestati, in particolare, sono il 2 e il 3, quelli che regolano gli insediamenti degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e le denunce di inizio attività.
Tutto nasce da un ricorso del Presidente del Consiglio del 29 dicembre 2008, che aveva eccepito l’incostituzionalità di alcuni articoli della legge regionale.
L’articolo 2, vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in numerose aree, e precisamente nelle zone agricole considerate di particolare pregio, nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale), nelle aree protette nazionali e in quelle regionali, nelle oasi regionali e nelle zone umide tutelate a livello internazionale. La Corte costituzionale ha stabilito che, pur non essendoci ancora linee guida nazionali, che dovrebbero essere emanate dallo Stato, le regioni non possono provvedere autonomamente. L’assenza delle linee guida nazionali, infatti, non consente alle Regioni di individuare i criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Di conseguenza non è possibile per le regioni l’individuazione di aree territoriali ritenute non idonee all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici. Inoltre, il decreto legislativo 387 del 2003 stabilisce che “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti […] sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.
Giudizio negativo anche sull’articolo 3 della legge regionale, che prevede la denuncia di inizio attività (DIA) per numerosi tipi di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tenendo conto della collocazione e delle caratteristiche di essi. La norma, però, non tiene conto dell’articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003, che stabilisce che “maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività” possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Sulla sentenza della Corte Costituzionale, l’assessore regionale al Lavoro Michele Losappio ha dichiarato: “La Corte esclude che la Regione possa tutelare le aree protette e le zone di maggior valore paesaggistico e naturalistico con la proibizione ad installare parchi eolici e fotovoltaici, ma conferma l’obbligo per le imprese di passare attraverso la VIA e le Valutazioni di incidenza per ogni singolo progetto determinando nei fatti un affaticamento per gli Uffici della Regione e delle Province che nella grande maggioranza dei procedimenti porterà comunque allo stesso risultato di diniego. La Corte valorizza le energie alternative ma annulla la scelta della Regione di incrementarne la produzione attraverso la semplificazione delle procedure nelle aree ammesse attraverso la semplice DIA fino a 1 MW mentre da oggi in poi si tornerà ai 0,020 MW. In sintesi avremo da un lato procedure più lente e complesse di tutela delle aree sensibili e dall’altro iter macchinosi e lunghi per la concessione delle autorizzazione nelle altre aree.”
La sentenza della Corte Costituzionale
La legge regionale della Puglia n°31 del 21 ottobre 2008
Roma ferma la Puglia. Ora sarà più difficile produrre energia pulita - da la Gazzetta del Mezzogiorno del 28.03.2010
Mini impianti di energia verde stop alla legge - da La Repubblica del 28.03.2010