Decreto antismog: ecco la bozza del governo
Il governo ha varato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla “qualità dell’aria e per un’aria più pulita in Europa”. Eco dalle Città pubblica in anteprima il decreto che nei prossimi giorni sarà discusso con gli enti locali. Diverse le novità in materia di inquadramento della misurazione dell'inquinamento. Manca ancora il piano delle misure per pulire l'aria
30 June, 2010
Ecco alcuni dei principali punti previsti dallo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla “qualità dell’aria e per un’aria più pulita in Europa” approvato dal Governo. La bozza è suscettibile di modifiche, nonostante il termine per il recepimento della direttiva comunitaria fosse previsto in data 11 giugno 2010.
Il provvedimento ha lo scopo di aggiornare il quadro normativo vigente in materia di razionalizzazione delle attività di valutazione e di gestione della qualità dell’aria, secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità, con lo scopo di responsabilizzare tutti i soggetti interessati all’attuazione delle nuove disposizioni sulla base di una precisa suddivisione delle competenze.
Il recepimento della direttiva europea si inserisce in uno scenario caratterizzato da un contenzioso comunitario in corso per effetto della procedura di infrazione nr. 2008/2194 aperta dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto dei valori limite del materiale particolato PM10 in diverse zone del territorio.
Tra le novità più importanti vi sono quelle relative agli strumenti di misurazione: lo schema di decreto prevede, a questo scopo, una razionalizzazione delle stazioni già esistenti, con esclusione o ricollocazione di quelle non conformi ai vigenti requisiti di ubicazione e l’esclusione di quelle che risultano in eccesso, eliminando in questo modo inutili aggravi di costi e di attività a carico delle regioni. In base all’art.5 comma 6 le regioni e province autonome entro 8 mesi dall’entrata in vigore del decreto di recepimento devono presentare un progetto di adeguamento della propria rete di misurazione dei livelli degli inquinanti, in conformità alla zonizzazione, indicando nel progetto la data prevista per l’adeguamento degli strumenti e il nuovo programma di valutazione. Il Ministero e l’Ispra valuteranno, nei successivi 60 giorni, la conformità del progetto. L’adeguamento delle stazioni di misurazione e di raccolta dati deve seguire le indicazioni inserite all’interno degli Allegati I, II, III, IV e V, dove vengono indicati obiettivi di qualità dei dati, ubicazione e numero delle stazioni di misurazione, in base al tipo di inquinante e in base al numero di abitanti per agglomerato o zona.
Un’importante innovazione riguarda poi l’introduzione dei limiti per le PM2,5 come misura aggiuntiva obbligatoria di riferimento delle polveri sottili nell'aria da rispettare, essendo un particolato fine più pericoloso per la salute umana rispetto al PM10. Le regioni e le province autonome, in base all’Art.12 comma 1, devono adottare misure necessarie ad assicurare il rispetto dell’obbligo di concentrazione dell’esposizione al PM2,5 e le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dell’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione. L’obiettivo è quello di portare l’indicatore di esposizione media al PM2,5, dato dalla concentrazione media del triennio 2009, 2010 e 2011, ad un valore obiettivo di 25 µg/m3 e, entro il 2015, all’obbligo di concentrazione dell’esposizione di 20 µg/m3.
Per quanto attiene gli altri inquinanti il ricorso alle misure nazionali è specificatamente previsto in relazione alla procedura di richiesta delle deroghe che la Commissione europea può concedere ai sensi dell’articolo 22 della Direttiva comunitaria 2008/50/CE: per il biossido di azoto o il benzene uno Stato membro può prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l’agglomerato in questione, a condizione che sia predisposto un piano per la qualità dell’aria, in base all’articolo 23 della Direttiva; se invece non è possibile conformarsi ai valori limite per il PM10, per le caratteristiche del sito, per condizioni climatiche avverse o per l’apporto di inquinanti transfrontalieri, lo Stato membro non è soggetto all’obbligo di applicare tali valori limite fino all’11 giugno 2011, purché siano rispettate le condizioni relative al biossido di azoto e al benzene e purché lo Stato membro dimostri di aver adottato tutte le misure del caso a livello nazionale, regionale e locale per rispettare le scadenze. Per il PM10 la concessione della deroga determinerebbe il venir meno della procedura d’infrazione nr. 2008/2194.
Per conoscere le misure nazionali, e i tempi di attuazione, si deve attendere il varo del piano nazionale antismog.
I valori limite recepiti dalla direttiva sono indicati negli allegati XI e XIII.
Relativamente alla trasmissione dei dati si sottolinea l’obbligo, per le regioni e le province autonome, di trasmettere al Ministero dell’Ambiente e all’ISPRA, insieme all’elenco delle zone e ai livelli di concentrazione degli inquinanti, anche le informazioni relative ai motivi dei superamenti, con particolare riferimento alle fonti. Tali dati dovranno essere trasmessi con cadenza annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono.
Altra novità introdotta dal decreto è la creazione di un Coordinamento presso il Ministero dell’Ambiente, che coordinerà lo stesso Ministero, il Ministero della Salute, l’ANCI, l’ISPRA, l’ENEA e il CNR allo scopo di elaborare linee guida ed esaminare temi connessi all’applicazione del presente decreto. Nell’art.20 che istituisce il Coordinamento manca però qualsiasi riferimento al Coordinamento dei sindaci della Pianura Padana.
Sottolineiamo che il presente schema di decreto è suscettibile di modifiche, in attesa dei tavoli tecnici che si riuniranno nelle prossime settimane. Enti locali, e addetti ai lavori possono quindi proporre, anche qui, le loro proposte o critiche al decreto di recepimento della Direttiva 2008/50/CE approvato dal Consiglio dei Ministri.
Di seguito è possibile visualizzare le tabelle inserite all’interno del Decreto Aria e il decreto legislativo: