Ecopass: il Tar lombardo stabilisce che pagheranno anche i diesel con fap montati dopo l’acquisto del veicolo
Una sentenza dei giudici amministrativi boccia la delibera comunale in cui era prevista l’esenzione dal ticket antismog per i veicoli diesel da Euro0 a Euro3 che avessero montato il filtro antiparticolato successivamente all’acquisto. Per il Tar non tutti i filtri sono uguali. Il ricorso era stato presentato dai Genitori antismog. Il testo della sentenza
18 July, 2010
Il Tar della Lombardia ha bocciato la decisione del Comune di Milano di non far pagare l’Ecopass ai veicoli diesel che hanno montato il filtro antiparticolato dopo l’acquisto del mezzo. Il ricorso era quello presentato lo scorso marzo dai Genitori Antismog, WWf e Italia Nostra e volto a far annullare la delibera di Palazzo Marino con la quale si esentavano gli Euro4 diesel senza fap dal pagamento del pedaggio. Il Comune di Milano, però, aveva stabilito a maggio di fare retromarcia e dire stop all’esenzione dall’Ecopass per i diesel senza fap. Di quel ricorso restava comunque aperta una seconda questione sulla quale si è appunto pronunciato il Tar lombardo.
La sentenza del tribunale amministrativo ha annullato la delibera comunale della vigilia di Natale 2009 che prevedeva, per i possessori di diesel da Euro0 a Euro3 senza fap, il diritto di non pagare il ticket antismog se avessero montato un filtro sul proprio veicolo.
Secondo i giudici, però, il solo fatto di montare un filtro non dà diritto a non pagare l’Ecopass perché “è in contraddizione con il principio del chi inquina paga”. I filtri, hanno ribadito le toghe amministrative, non sono tutti uguali perché “non tutti garantiscono lo stesso livello di abbattimento di inquinamento da particolato”. In sostanza si tratta di una questione di efficacia nell’abbattimento dei gas di scarico: su alcuni veicoli, hanno sostenuto gli avvocati dei ricorrenti, il filtro installato non è così efficace da alzare la classe di inquinamento del veicolo stesso oltre la Euro3, che però non ha esenzione. Non si può, in altri termini, paragonare l’efficacia di un filtro montato su un Euro0 con quello installato su un Euro5.
Di conseguenza, per i giudici del Tar esiste “un’irragionevole equiparazione tra coloro che hanno montato un filtro su un’auto Euro1 e i possessori di vetture Euro5, parimenti esentati dal pagamento della tariffa”. Ragioni per cui, il Tribunale lombardo ha ritenuto “non congruamente motivata” la delibera del Comune e ha deciso il suo annullamento.
IL TESTO DELLA SENTENZA
Anche i Fap montati dopo l'acquisto pagheranno l'Ecopass: lo stabilisce il Tar - da La Repubblica del 18.07.2010
Misure antismog, i giudici bocciano il Comune - da Il Giornale del 18.07.2010