Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di recepimento della direttiva comunitaria sulla qualita' dell'aria
Il decreto di recepimento della direttiva comunitaria 2008/50/CE introduce importanti novità relative agli indicatori di qualità dell'aria, come il Pm2.5, i metodi per la misurazione degli inquinanti e i nuovi livelli limite. Più poteri alle Regioni, scarso invece il potere decisionale dei Comuni
30 July, 2010
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro Stefania Prestigiacomo, ha approvato il decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria sulla qualita' dell'aria (2008/50/CE), che disciplina l'intera materia della valutazione e gestione della qualita' dell'aria nei paesi Ue.
Il provvedimento interviene a fissare i valori e gli obiettivi di qualita' dell'aria da raggiungere o da perseguire per biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e l'ozono Il decreto legislativo modifica la normativa preesistente, realizzando un quadro normativo unitario aggiornato alla luce dello sviluppo delle conoscenze in campo scientifico e sanitario e delle esperienze maturate, che consentira' di superare le criticita' che lo Stato e le regioni hanno incontrato nei dieci anni di applicazione della previgente normativa.
Due gli obiettivi che vengono raggiunti: razionalizzare le attivita' di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria, secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicita', e responsabilizzare tutti i soggetti interessati all'attuazione delle nuove disposizioni sulla base di un preciso riparto delle competenze. Tali finalita' sono conseguite attraverso un processo di ottimizzazione delle attivita' e delle gestioni esistenti, senza prevedere oneri ulteriori rispetto al passato.
E' prevista, inoltre, la possibilita' di ricorrere a misure nazionali qualora da un'apposita istruttoria risulti che tutte le possibili misure individuabili dalle regioni nei piani di qualita' dell'aria non siano risolutive, in quanto i superamenti sono causati in modo decisivo da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa. In tal caso si procede all'adozione di misure di carattere nazionale sulla base dei lavori di un comitato da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I finanziamenti alle regioni sono decisi dall'Ambiente che negherà l'erogazione in caso di mancata trasmissione dei dati.
Il decreto di recepimento aveva suscitato l'opposizione da parte dell'ANCI, a causa della bocciatura da parte del Ministero dell'Ambiente, delle modifiche proposte dai comuni. I cambiamenti richiesti dall’ANCI riguardavano in particolare la zonizzazione del territorio, l’accesso ai dati sulla qualità dell’aria da parte dei Comuni e la diffusione fra i soggetti coinvolti, l’inclusione dei Comuni nella fase di individuazione delle misure da parte di Regioni e Province ed il coinvolgimento dei Comuni nella predisposizione dei piani d’azione di eventuali misure straordinarie, anche attraverso le ordinanze.
Soddisfatte invece le Regioni, che valutano il decreto legislativo, nel suo complesso, condivisibile in quanto, coerentemente con la direttiva di cui costituisce attuazione e con i criteri dettati dall’articolo 10 della Legge comunitaria 2008, unifica la normativa nazionale in materia di qualità dell’aria ambiente introducendo anche una serie di soluzioni normative volte a superare le criticità che lo Stato e le Regioni hanno incontrato nei dieci anni di applicazione della normativa vigente, criticità finora affrontate in modo "volontario" grazie ad alcune sedi di coordinamento e collaborazione quali il Tavolo tecnico sulla qualità dell’aria presso il Ministero dell’ambiente, che viene istituzionalizzato nello schema in esame, o il Tavolo Qualità aria tra le Regioni del bacino padano.