Tpl e Decreto Milleproroghe: le Regioni chiedono al Governo di far fronte agli impegni sottoscritti
Maggior finanziamento, reintegro dei fondi per 400 milioni per il 2011, esclusione dal patto di stabilità delle spese per il finanziamento del tpl, corso alle proposte di modifica del patto di stabilità interno così come definite nell'Accordo del 16 dicembre scorso fra le richieste da inserire nel disegno di conversione del Milleproroghe - da clickmobility.it del 25.01.2011
25 January, 2011
Le Regioni hanno espresso il loro parere sul Ddl di conversione in legge del Decreto Milleproroghe.
La Conferenza delle Regioni ha avanzato un “parere favorevole condizionato” all’accoglimento di alcuni emendamenti contenuti in un documento consegnato al governo, formulando anche nel corso della Conferenza Unificata del 20 gennaio 2011 la richiesta di avviare un confronto con i Ministeri competenti.
Le Regioni chiedono al Governo di far fronte agli impegni sottoscritti con l’Accordo fra Governo e Regioni raggiunto il 16 dicembre scorso inserendo nella legge di conversione del DL le norme che recepiscono l’Accordo che riguarda:
- 1. il maggior finanziamento del Trasporto Pubblico Locale per l’anno 2011 per 75 ml in aggiunta ai 425 ml previsti dalla legge di stabilità;
- 2. reintegro dei fondi per 400 ml per il 2011 per esigenze di TPL a fronte del completo adempimento da parte delle regioni dell’Accordo del 12 febbraio 2009 in materia di fondo sociale europeo;
- 3. esclusione dal patto si stabilità delle spese per il finanziamento del TPL (425 ml legge di stabilità + 75 ml da stanziare + 400 ml reintegro dei fondi per TPL per adempimento Accordo 12 febbraio 2009) e delle spese finanziate con il Fondo nazionale politiche sociali (200 ml);
- 4. interpretazione autentica delle disposizioni vigenti limitative delle assunzioni che non si applicano agli enti del SSN delle regioni che non sono interessate da piani di rientro;
- 5. dare corso alle proposte di modifica del patto di stabilità interno così come definite nell’Accordo.
In fatto di proroga dei termini in materia di tpl viene aggiunto il seguente articolo:
- 1. Limitatamente al settore del trasporto pubblico locale, il termine di cui alla lettera “e” del comma 8 dell’articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato fino al termine corrispondente al compimento del nono mese decorrente dalla data di entrata in vigore della norma con cui sarà previsto che le risorse per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 sono sostituite adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 296 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Questa la motivazione, come si legge nel documento:
"In occasione dell'emanazione di quello che sarebbe divenuto il decreto-legge n. 225 del 2010, recante proroga di termini, la proroga di termini in parola fu richiesta in quanto la situazione di incertezza determinata dalle pesanti riduzioni finanziarie recate dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 dello stesso anno, con la conseguente impossibilità di individuare precise e certe risorse finanziarie per il TPL, non ha di fatto consentito la pianificazione e l’inizio di procedimenti di gara.
Con l'adozione del predetto decreto-legge, il Governo ha uniformato proroghe di termini riguardanti materie eterogenee, assoggettandole alla medesima disciplina che prevede una proroga per via legislativa fino al 31 marzo 2011 ed una eventuale proroga per via amministrativa fino al 31 dicembre 2011.
Siffatta disciplina non risulta idonea a risolvere le criticità determinate dai fattori che hanno indotto a presentare la iniziale richiesta di proroga.
Questa è la ragione per la quale si propone la attuale richiesta di proroga di termini in sede di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010.
La attuale richiesta di proroga di termini si rende infatti necessaria in quanto la situazione di incertezza in ordine alle risorse finanziarie disponibili per ciascuna regione costituisce di fatto un impedimento insormontabile al rispetto del termine del 31 marzo 2011, fissato in via generale dal decreto-legge n. 225 del 2010 in relazione a materie ed a fattispecie fra loro diverse.
Va al riguardo osservato che la situazione ordinamentale determinata dall'adozione della legge di stabilità 2011 e dall'Accordo siglato tra Governo e Regioni in materia di risorse per il TPL non consente ancora, a ciascuna regione, di formulare una previsione sufficientemente certa delle risorse su cui potrà fare affidamento, dato questo essenziale per poter programmare ed effettuare gare.
Infatti, le misure adottate con la legge di stabilità per il 2011 (legge 220 del 2010), con particolare riferimento all’articolo 1, commi 6, 7 e 29, non sono self executing e i loro reali effetti nei confronti delle singole regioni non sono determinabili prima dell’adozione dei previsti provvedimenti di attuazione di iniziativa governativa.
Da ciò deriva che il quadro finanziario relativo a ciascuna regione resta indeterminato e suscettibile di diversa configurazione a seconda del contenuto dei predetti provvedimenti di attuazione, con la conseguenza che comunque entro il termine del 31 marzo del 2011 non sarà possibile pianificare ed effettuare le gare per i servizi di trasporto.
Quanto innanzi, in ragione del fatto che, anche se le risorse alle quali si è fatto cenno dovessero essere destinate al trasporto ferroviario regionale di Trenitalia, la criticità si manifesta comunque in tutta la ampiezza in quanto, solo conoscendo l'entità di tali risorse, le singole regioni saranno in grado di stabilire, in funzione del servizio da assicurare alla collettività, se ed in quale misura altre risorse possono essere destinate ai servizi su gomma (dedotta l'eventuale quota da utilizzare per il predetto servizio di trasporto ferroviario regionale) e, quindi, possono costituire presupposto per i procedimenti di gara.
Ciò premesso, non può che concludersi nel senso che, solo ristabilendo il meccanismo di fiscalizzazione delle risorse per i servizi di trasporto ferroviario di Trenitalia dal 2012 (meccanismo già stabilito dalla legge finanziaria per il 2008 e poi soppresso dal decreto-legge n. 78 del 2010), sarà possibile per ciascuna regione disporre di un quadro di risorse certo e continuativo – risorse la cui entità deve essere certa e determinata per l’intera durata dell’affidamento che costituirà oggetto di gara - e, conseguentemente, pianificare gli affidamenti dei servizi di trasporto con gara.
Questa è la ragione per cui è chiesta la disponibilità del tempo tecnico di nove mesi per concludere i procedimenti di evidenza pubblica, a decorrere dalla data in cui, ristabilita la fiscalizzazione delle predette risorse, il quadro finanziario si presenterà chiaro e definito".
Fonte: www.clickmobility.it