Fovoltaico, Aeeg: indennizzo di 20 euro al giorno se l'impianto viene allacciato in ritardo
L'Authority per l'energia ha varato una delibera che recepisce alcune disposizioni del Quarto conto energia. Tra le varie norme introdotte, l'obbligo, da parte del gestore di rete, di indennizzare i titolari degli impianti fotovoltaici allacciati in ritardo
02 November, 2011
L'Aeeg (Autorità per l'energia elettrica e il gas) ha attuato, attraverso l'adozione della delibera ARG/elt 149/11 del 27 ottobre 2011 (vedi allegato), una serie di disposizioni previste dall'articolo 20 del Dm. 5 maggio 2011 sul Quarto conto energia. Prima di tutto, la deliberazione dell'Authority include, tra gli oneri coperti dal Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, anche le tariffe incentivanti erogate dal Gse proprio in virtù del Quarto conto energia, nonché per la gestione delle attività previste dallo stesso decreto.
L'Aeeg, inoltre, introduce una serie di misure per l’implementazione dei portali informatici del Gestore dei servizi energetici, in modo che siano maggiormente in linea con Gaudì, il sistema di gestione delle anagrafiche uniche degli impianti rinnovabili. È invece rimandata a un successivo provvedimento, che l'Autorità dovrà varare entro il 2012, la definizione delle modalità con le quali l’energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio dal 1 gennaio 2013, a cui verrà riconosciuta la tariffa fissa onnicomprensiva, debba essere collocata sul mercato dal Gse.
La delibera, infine, stabilisce, come previsto dal Quarto conto energia, che qualora il gestore di rete non effettui la verifica necessaria per l'allaccio entro i 30 giorni previsti dal dal decreto 5 maggio 2011, dovrà pagare al titolare dell'impianto un indennizzo automatico pari a 20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Salvo, chiarisce l'Authority, cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi.