Servizi idrici e rifiuti, Ato unica in Emilia Romagna
Con la nuova legge regionale da gennaio 2012 l'Emilia Romagna cambia l'organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali relativi all'ambiente, istituendo un’unica Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per la gestione dei servizi idrici e i rifiuti, che sostituirà i nove Ato regionali
02 January, 2012
Via libera alla nuova legge regionale, intitolata “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, che istituirà un’unica Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per la gestione dei servizi idrici e i rifiuti, sostituendo, dal primo gennaio 2012 i nove Ato regionali.
Il provvedimento, composto da 27 articoli, va a normare l’organizzazione territoriale, vale a dire il sistema di governance dei servizi ambientali. Non affronta quindi il piano della programmazione e della pianificazione del sistema, né le questioni dell’affidamento dei servizi e del regime tariffario, ma si occupa della funzione di regolazione e dell’assetto del sistema, partendo dalla legge 42/2010, che dispone la soppressione delle Ato (già istituite e previste per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani dalla l.152/2006) dal primo gennaio 2012.
La Regione Emilia-Romagna, visto che la stessa legge 42 dà alle Regioni la potestà di ridisciplinare l’organizzazione delle Ato, ha deciso di riattribuire agli enti locali e ai Comuni, in primo luogo, la piena titolarità del ruolo di regolatore economico e di soggetto preposto agli affidamenti, alla gestione del rapporto di servizio e alla proposizione degli interventi necessari allo svolgimento dei servizi pubblici locali ambientali.
La costituzione dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici ed i rifiuti, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province, dotata di personalità giuridica, che subentra alle vecchie Ato, permetterà di rafforzare la funzione pubblica e, in coerenza con quanto previsto dalle normative comunitarie, di attuare la separazione tra le funzioni di regolazione e di gestione dei servizi.
L’Agenzia regionale opererà su due livelli, uno centrale ed uno locale con funzioni distinte di governo.
Al primo livello, il consiglio d’ambito costituito da 9 sindaci o presidenti di Provincia o amministratori da loro delegati, saranno assegnate funzioni generali di regolazione economica e di approvazione di atti fondamentali, mentre al secondo livello, il consiglio locale costituito dai Comuni della provincia, spetteranno compiti riferibili al territorio provinciale. Il consiglio locale, tra l’altro, invierà ai Consigli comunali una relazione annuale sullo stato dei servizi.
La scelta di prevedere, tra gli organi dell’Agenzia, oltre ai consigli di ambito e locali e al collegio dei revisori, un unico presidente, quello dell’Agenzia, scelto tra i componenti del consiglio di Ambito, e di prevedere per i consigli locali l’individuazione di un coordinatore, conferisce all’assetto di governance sia la forza della rappresentatività territoriale che quella della coesione regionale.
L’art. 12 della legge declina le funzioni della Regione, tra cui il compito, in questo caso riservato all’Assemblea legislativa, di avvalersi di tre esperti nella materia della regolazione del servizio idrico e della gestione dei rifiuti per assicurare la funzione di controllo regionale sui piani e programmi di investimento del piano d’ambito e il raggiungimento degli obiettivi di interesse strategico regionale e di attivare le opportune forme di consultazione del comitato degli utenti e dei portatori di interesse e dell’Agenzia.
Il provvedimento assegna alla Regione un ruolo sia di impulso e di accompagnamento del nuovo soggetto di regolazione, durante la fase di attivazione, sia di indirizzo, attraverso l’emanazione di direttive e linee guida vincolanti, che di controllo, anche in riferimento al rispetto delle coerenze della programmazione e dei suoi strumenti.
Si nota inoltre un rafforzamento del ruolo sanzionatorio nei confronti di precise inadempienze dei gestori e l’estensione della funzione relativa all’osservatorio regionale dei servizi pubblici locali da attuarsi attraverso una banca dati unitaria, lo sviluppo di un sistema informativo delle reti e degli impianti e l’apposito apporto degli osservatori provinciali e delle agenzie della regione a cominciare dall’ARPA