Fotovoltaico, Ance ricorda tutte le scadenze del 2012
L'Associazione nazionale dei costruttori edili ha messo a punto un calendario per tenere a mente le scadenze del 2012 in materia di incentivi per gli impianti fotovoltaici
14 February, 2012
Un calendario per ricordare le scadenze e le novità in materia di impianti fotovoltaici. Lo ha messo a punto l'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili), per aiutare i titolari degli impianti a tenere a mente le date più importanti per la richiesta degli incentivi.
Ecco il "calendario fotovoltaico" del 2012:
24 gennaio 2012: Data a partire dalla quale non è più consentito l'accesso agli incentivi statali agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole (art. 65 del D.L. n. 1/2012). Sono fatti salvi gli impianti fotovoltaici che abbiano conseguito il titolo abilitativo entro la stessa data, oppure quelli per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la stessa data, purché l'impianto entri in esercizio entro il 24 gennaio 2013 e rispetti le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell`art. 10 del D. Lgs. n. 28/2011.
15 febbraio 2012: Scadenza entro la quale far pervenire al GSE la certificazione di fine lavori degli impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW iscritti nel Registro per i grandi impianti, di cui al D.M. 5 maggio 2011, per l`anno 2011 - finestra dal 20 maggio al 30 giugno -, in posizione tale da rientrare nei limiti di costo previsti dalla normativa (art. 6, comma 3, lettera b, del D.M. 5 maggio 2011).
29 marzo 2012: Scadenza per l'entrata in esercizio, senza limitazioni all'accesso agli incentivi, per gli impianti fotovoltaici collocati a terra in aree agricole che abbiano conseguito il titolo abilitativo entro il 29 marzo 2011 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo abilitativo entro il 1° gennaio 2011 (art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2011).
29 marzo 2012: Decorrenza dell'obbligo di garanzia decennale dei moduli utilizzati per la realizzazione degli impianti fotovoltaici che intendono essere ammessi agli incentivi (art. 11, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011).
15 aprile 2012: Scadenza entro la quale far pervenire al GSE la certificazione di fine lavori degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW iscritti nel Registro per i grandi impianti, di cui al D.M. 5 maggio 2011, per l'anno 2011 - finestra dal 20 maggio al 30 giugno -, in posizione tale da rientrare nei limiti di costo previsti dalla normativa (art. 6, comma 3, lettera b, del D.M. 5 maggio 2011).
30 giugno 2012: Scadenza per l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici realizzati su edifici in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto i cui interventi di realizzazione siano stati avviati tra il 25 agosto 2010 e il 13 maggio 2011, a pena del mancato riconoscimento del premio di 5 centesimi di euro/kWh prodotto (vedi la news ANCE n. 1369 del 7 ottobre 2011).
1 luglio 2012: Decorrenza dell'obbligo di trasmettere al GSE, ai fini dell'accesso agli incentivi, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima di tale data, l'ulteriore documentazione specificata dall'articolo 11, comma 6, del D.M. 5 maggio 2011, relativa all`adesione del produttore a un sistema o consorzio europeo di riciclo dei moduli fotovoltaici, al rispetto dei sistemi organizzativi per la sicurezza e al certificato di ispezione di fabbrica per moduli e gruppi di conversione.
15 luglio 2012: Scadenza entro la quale far pervenire al GSE la certificazione di fine lavori degli impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW iscritti nel Registro per i grandi impianti, di cui al D.M. 5 maggio 2011, per l'anno 2011 - finestra dal 20 maggio al 30 giugno -, in posizione tale da rientrare nei limiti di costo previsti dalla normativa (art. 6, comma 3, lettera b, del D.M. 5 maggio 2011).
15 settembre 2012: Scadenza entro la quale far pervenire al GSE la certificazione di fine lavori degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW iscritti nel Registro per i grandi impianti, di cui al D.M. 5 maggio 2011, per l`anno 2011 - finestra dal 20 maggio al 30 giugno -, in posizione tale da rientrare nei limiti di costo previsti dalla normativa (art. 6, comma 3, lettera b, del D.M. 5 maggio 2011).
31 dicembre 2012: Scadenza per l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici ai fini della cumulabilità degli incentivi ai benefici (scambio sul posto; ritiro ovvero cessione al mercato), alternativi tra loro, di cui alle lettere a) e b) dell`art. 5, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011. A partire dal 1° gennaio 2013 le tariffe incentivanti non sono piu` aggiuntive ai suddetti benefici e assumono valore onnicomprensivo sull`energia immessa nel sistema elettrico, cioe` inclusivo del valore dell`energia. Sulla quota di energia autoconsumata e` attribuita una tariffa specifica.
31 dicembre 2012: Gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente a tale data e che intendano accedere agli incentivi di cui al D.M. 5 maggio 2011 devono essere dotati di inverter in grado di fornire i servizi e le protezioni di cui all'art. 11, comma 3, del medesimo decreto.