Parcheggiare la bicicletta in cortile secondo la legge: affitto solo dopo aver sperimentato altre soluzioni
Dopo il caso di Torino abbiamo chiesto ad Orso Bora, consulente immobiliare, cosa prevedono le leggi che regolamentano il parcheggio delle due ruote negli spazi comuni dei condomini: “Così com’è stata formulata nel condominio di Via Tarino, la richiesta del canone mensile risulta impraticabile”
22 March, 2012
A Torino come in tante altre città, sono numerosi i condomini che possiedono cortili o aree aperte che possono essere utilizzati come parcheggio per le biciclette. Nel capoluogo subalpino è scoppiato il caso del condominio di Via Tarino 11, in cui l’amministrazione chiede un pagamento di dieci euro mensili per parcheggiare la bicicletta in cortile (pena la rimozione forzata del mezzo). Abbiamo cercato di fare chiarezza su ciò che prevede la legge in materia con Orso Bora, amministratore dello studio di Amministrazione Gestione e Consulenza immobiliare “G. I.” di Torino.
“Il provvedimento adottato in Via Tarino non è illegittimo tout court – spiega l'amministratore -. Se il regolamento condominiale non disciplina l'uso delle aree comuni – ponendo limiti o divieti all'occupazione degli spazi – non resta che fare riferimento all'articolo 1102 del Codice civile, che dice: Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Posto questo, è possibile che subentri la necessità di disciplinare l’uso della cosa comune in maniera specifica, come appunto l’utilizzo di un cortile per parcheggiare le biciclette”.
Nel nostro primo articolo sulla vicenda di Via Tarino, avevamo pubblicato quanto approvato su questa materia dal Consiglio Comunale di Torino nel 2001: "In tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile"(art. 82, punto 4 del Regolamento d'Igiene). Le decisioni circa l'individuazione dello spazio del cortile da destinare al parcheggio bici e le modalità di utilizzo sono però questioni da discutere nell'ambito dell'assemblea condominiale. Lo studio Giacosa, che ha in carico l’amministrazione del condominio di Via Tarino, ci ha però risposto “che le biciclette sono troppe e che è impossibile trovare il modo di sistemarle tutte in cortile”.
“Guardi ci sono due sentenze della Corte di Cassazione che hanno fatto scuola – ha aggiunto Orso Bora -. Hanno stabilito che può essere approvata a maggioranza la disciplina d’uso degli spazi adibiti a parcheggio ove gli stessi non siano sufficienti per tutti i condomini, adottando un sistema di turni temporali oppure l’uso indiretto della cosa comune - ad esempio affittando il parcheggio - (sentenze Corte di Cassazione n.4131/2001 e n.15460/2002). In poche parole, la maggioranza semplice dell’assemblea condominiale può anche decidere di affittare una parte comune per il parcheggio delle biciclette, ma solo dopo aver provato ad adottare altre soluzioni. Ad esempio le comuni rastrelliere, da usare anche a turno se non fossero sufficienti ad accogliere tutte le biciclette; una settimana le usa la palazzina A, la settimana dopo la palazzina B. Così com’è stata formulata nel condominio di Via Tarino, la richiesta del canone mensile risulta impraticabile; la forma è completamente sbagliata. Un contratto di locazione deve osservare una serie di norme precise. Purtroppo – conclude l'amministratore - le assemblee condominiali credono di essere sovrane, ma le regole esistono per tutti”.