Una sintesi dei contenuti del DM rinnovabili elettriche
Poche le richieste delle Regioni accolte nel DM sulle rinnovabili elettriche. Il nuovo sistema si applicherà agli impianti che entreranno in esercizio dal 1° gennaio 2013. Previsto un regime transitorio di 4 mesi. Dura la critica dell'APER che denuncia il permanere anche in questo testo delle criticità segnalate nelle scorse settimane - da QualEnergia del 06.07.2012
09 July, 2012
di redazione QualEnergia.it
Non sono state molte le richieste delle Regioni accolte nel nuovo decreto ministeriale che definisce il meccanismo incentivante sulle rinnovabili elettriche ormai prossimo alla pubblicazione (DM Rinnovabili elettriche - pdf).
(Aggiornamento: è arrivata la conferma ufficiale della firma dei decreti da parte di tutti e 3 i ministri)
Il DM, come si sapeva, si applicherà agli impianti che entreranno in esercizio dal 1° gennaio 2013. È stato alzato di 300 milioni di euro il limite del costo indicativo annuo di tutti gli incentivi per le rinnovabili elettriche, a esclusione di quelli fotovoltaici: il cap non potrà superare i 5,8 miliardi di euro. Come fatto finora con il FV, il GSE elaborerà un ulteriore contatore degli incentivi per le rinnovabili elettriche.
Previsto comunque un regime transitorio per tutelare gli investimenti in via di completamento, garantendo una progressiva transizione dal vecchio (certificati verdi) al nuovo meccanismo, per gli impianti che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013 e - per i soli impianti alimentati da rifiuti - entro il 30 giugno 2013. In questi casi è possibile optare per un meccanismo di incentivazione alternativo a quello stabilito della tariffa omnicomprensiva definito dal nuovo DM e secondo alcune modalità.
Al di fuori del meccanismo dei registri (Titolo II) e delle aste (Titolo III), accedono direttamente all’incentivo (art. 4, comma 3) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW; gli impianti idroelettrici di potenza nominale fino a 50 kW (questa soglia è elevata a 250 kW per impianti che rientrano in una casistica definita dal DM); gli impianti alimentati a biomassa (prodotti di origine biologica e sottoprodotti di origine biologica), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW.
Gli impianti per tutte le tipologie di fonte rinnovabile con potenza al di sopra dei 5 MW potranno accedere alla tariffa incentivante mediante una procedura competitiva di asta al ribasso, fatta eccezione per l’idroelettrico per cui è stato fissato un valore di 10 MW e il geotermoelettrico con 20 MW (art. 12). La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale offerta. Tra le novità relative alle aste il fatto che le garanzie dovranno essere presentate al momento dell’iscrizione alla gara (art. 13). Sempre sulle aste è stata accolta la richiesta di una maggiore semplificazione delle procedure (artt. 13 e 15). Per il periodo 2013-2015 sono stati fissati i contingenti di potenza da mettere ad asta (vedi art. 12, comma 4). Per esempio per l’eolico onshore 500 MW per ciascuno dei 3 anni, per le biomasse appena 120 MW per il solo 2013.
Gli altri impianti che non accedono direttamente agli incentivi e non sono soggetti alla procedura d’asta richiedono la tariffa incentivante previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza. A tal proposito si vedano i contingenti (art. 9, comma 4) che sono stati leggermente aumentati rispetto alla bozza precedente, anche se restano piuttosto bassi. Anche qui, accolta qualche richiesta di snellimento nelle procedure di accesso ai registri.
Per i nuovi impianti che entrano in esercizio nell’anno 2013, il valore delle tariffe incentivanti è indicato dalla Tabella 1.1 dell’Allegato 1. Per gli impianti che entrano in esercizio negli anni successivi, il valore delle tariffe incentivanti base indicate nella tabella è decurtato del 2% all’anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.
I soggetti che richiedono l’accesso ai meccanismi di incentivazione dovranno corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria. Il contributo è pari alla somma di una quota fissa, stabilita in 100 €, più una quota variabile sulla base della potenza dell’impianto. In generale queste spese sono state ridotte sensibilmente rispetto alla precedente bozza.
Sono state inoltre modificate le disposizioni sui pagamenti dei CV per il 2011. Questi avverranno in due tranche: il 50% entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto e il 50% entro dicembre 2012 (art. 20 - Disposizioni inerenti il ritiro dei certificati verdi rilasciati per le produzioni degli anni fino al 2015).
Prime reazioni a caldo sono quelle dell’APER che resta molto critica sul nuovo testo, denunciando che ci sono “solo pochi e marginali miglioramenti” e che non siano state “eliminate le gravi criticità, peraltro segnalate sia dalle Associazioni di categoria, sia dalle Regioni con richieste vincolanti di modifica”.
Forte è la critica per l’introduzione di un periodo transitorio troppo breve (soli 4 mesi) per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di incentivazione e, inspiegabilmente, afferma l’APER in un comunicato, solo 2 in più per gli impianti siti nelle zone terremotate dell’Emilia Romagna.
Per il presidente, Agostino Re Rebaudengo, è assurdo che “a fronte di un ritardo accumulato da marzo 2011 nell’emanazione dei decreti (ben 16 mesi), venga riconosciuto agli imprenditori del settore un periodo transitorio così esiguo”. Peraltro, si fa notare, viene riconosciuto un periodo transitorio di 6 mesi agli impianti che bruciano rifiuti come i termovalorizzatori, “che ancora una volta andrebbero a godere degli incentivi destinati esclusivamente alle rinnovabili, sottraendo risorse a un settore che non inquina e che dovrebbe rappresentare il futuro strategico del nostro Paese”.
Per APER servirebbero regole moderne, sburocratizzazione, incentivazione dell’autoconsumo e della generazione distribuita, abbondonando l’attuale politica di contingentamento delle rinnovabili. E fa l’esempio dell’innalzamento del limite dello scambio sul posto e l’implementazione dei SEU, che l’Autorità avrebbe dovuto implementare dal 2008. Così, spiega l’Associazione, si potrebbero iniziare a vedere i primi impianti senza necessità di incentivi.
Purtroppo, come possiamo vedere leggendo il testo del decreto ministeriale, per questo Governo i tempi per tutto ciò non sembrano ancora maturi.
Seguiranno nei prossimi giorni analisi dettagliate del decreto rinnovabili elettriche, così come quello sul quinto conto energia fotovoltaico.