Quinto Conto Energia: chiarimenti del GSE su iscrizione al Registro
Il Gestore dei Servizi Energetici pubblica sul suo sito i chiarimenti sulle modalità di iscrizione al Registro degli impianti e le cause di esclusione dalla graduatoria per gli incentivi al fotovoltaico
11 September, 2012
In relazione ai quesiti pervenuti in merito alla procedura di iscrizione al Registro, il GSE precisa quanto segue.
Impianti realizzati sugli edifici e sulle aree della Pubblica Amministrazione
Non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro e accedono direttamente alle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 gli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/01, a condizione che:
- l’edificio o l’area ove sono ubicati gli impianti siano di proprietà delle pubbliche amministrazioni già alla data di entrata in esercizio dell’impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione;
- gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
Cause di esclusione dalla graduatoria
La graduatoria degli impianti rientranti nel limite di costo è formata applicando i criteri di priorità previsti dal DM 5 luglio 2012, utilizzando i dati e le informazioni di cui alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, della cui correttezza e veridicità il dichiarante assume piena ed esclusiva responsabilità.
Come previsto dal suddetto Decreto, il mancato inserimento dei documenti previsti ai fini dell’iscrizione comporta l’esclusione dalla graduatoria.
Il GSE, al fine di sensibilizzare gli operatori al caricamento corretto dei dati e dei documenti necessari, ritiene utile segnalare di seguito le cause più frequenti di possibile esclusione dalla graduatoria riscontrate nei precedenti registri:
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in corso di validità;
- assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- presenza di modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate manualmente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- incertezza sul contenuto o sulla provenienza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione, per difetto di elementi essenziali o per presenza di parti non leggibili.
Il GSE ricorda che l’applicazione informatica consente di verificare i documenti inseriti e, se necessario, di annullare la richiesta di iscrizione al Registro già inviata e di ripresentarne una nuova purché tali operazioni avvengano durante il periodo di apertura del Registro.