Quinto conto energia: chiarimenti dal Gse
Il gestore dei servizi energetici ha pubblicato alcuni chiarimenti sulla definizione di “edificio energeticamente certificabile” e sui requisiti che devono avere inverter e moduli fotovoltaici per poter accedere agli incentivi del Quinto conto energia
25 September, 2012
Dal Gestore dei servizi energetici (Gse) arrivano chiarimenti sulla definizione di “edificio energeticamente certificabile”, precisando che tale dicitura è applicabile solo agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative di cui all’art. 8 e allegato 4 del DM 5.7.2012 (Quinto conto energia). Inoltre, aggiunge lo stesso Gse, «un edificio risulta energeticamente certificabile, anche in assenza di un impianto termico, purché esista un fabbisogno energetico da soddisfare, al fine di garantire un adeguato comfort termico».
La precisazione giunge dopo che sul sito del Gestore è stato pubblicato un documento (vedi allegato) che fornisce agli operatori del fotovoltaico una serie di chiarimenti utili per l'ammissione agli incentivi del Quinto conto energia, a cominciare dalle certificazioni e attestazioni che i moduli fotovoltaici e gli inverter installati devono avere.
In questo documento, a proposito di “edifici energeticamente certificabili”, si stabilisce prima di tutto che gli immobili debbano essere provvisti di un impianto termico destinato ad una adeguata climatizzazione invernale, e poi che le altezze minime interne e le superfici utili dei locali rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Ora la nuova precisazione.