Veicoli inquinanti Lombardia, dal 15 ottobre al 15 aprile i divieti già in vigore nel 2011
Sono partiti senza grosse sorprese e in piena bagarre politica in corso i divieti di circolazione invernali ai mezzi più inquinanti della Regione Lombardia a tutela della qualità dell'aria (Euro 0 benzina, Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel). Dal 15 ottobre al 15 aprile, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30. 215 i Comuni lombardi coinvolti (su 1547). Una matassa di specifici divieti e relative eccezioni e deroghe, non facile da districare. E quindi da controllare ...
16 October, 2012
Ecco dal sito della Regione Lombardia i divieti operanti per le tipologie di veicoli più inquinanti, i relativi orari e periodi dei blocchi, i Comuni al momento coinvolti.
215 per l'esattezza (209 agglomerati MI, BG e BS, più Comuni zona A, più 6 Comuni aderenti Protocollo Volontario ex d.G.R. 9595/09), quindi il 14% dei Comuni lombardi (la Lombardia ne ha 1547), che potrebbero salire a 361 con l'okay delle province coinvolte.
DIVIETO GENERALE
In Lombardia non potranno circolare dal 15 ottobre al 15 aprile, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, gli autoveicoli:
Euro 0 benzina ( non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive);
Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).
TERRITORI DOVE OPERA IL DIVIETO
Le limitazioni alla circolazione interessano la porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo con l’ aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A.
Il fermo si applica anche ai territori dei Comuni che - pur non appartenendo alle zone sopra indicate - abbiano aderito alle misure regionali secondo il "Protocollo di collaborazione delle province lombarde" (al momento solo 6 Comuni in più, 4 provincia Bergamo e 2 Pavia).
L'elenco completo dei 216 Comuni coinvolti.
La zonizzazione Lombardia in agglomerati Milano, Bergamo e Brescia e zona A, B, C e D.
ESCLUSI DAL DIVIETO GENERALE
i veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
i veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3, sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione.
i veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.
i veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
i motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1.
I motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 non possono circolare (allegato 1 alla D.G.R 9958/09), mentre le restanti tipologie di ciclomotori e motocicli a due tempi possono circolare.
i veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale:
A) veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
B) veicoli di pronto soccorso sanitario;
C) scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007; veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
D) autovetture targate CD e CC.
STRADE INCLUSE NEL DIVIETO ED ULTERIORI ECCEZIONI
Il divieto si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all'interno dei territori indicati, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione di:
autostrade;
strade di interesse regionale R1;
tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.
ULTERIORI DEROGHE
Sono esclusi dal fermo della circolazione i veicoli:
- appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
- adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- con a bordo almeno tre persone;
- delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
I Comuni non potranno più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.
I CONTROLLI
I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.