Piemonte: le osservazioni di Legambiente sul DDL regionale per gli aumenti di cubature
Legambiente Piemonte, pur condividendo alcuni principi alla base del DDL regionale sullo snellimento delle procedure in edilizia, esprime preoccupazione per le possibili conseguenze ambientali. E propone alcune modifiche al testo. Ecco la lettera indirizzata alla Commissione Regionale competente
25 June, 2009
Torino, 17 giugno 2009
Alla Seconda Commissione
del Consiglio regionale del Piemonte
OGGETTO: Osservazioni sul DDL REGIONE PIEMONTE n.625 presentato il 26 maggio 2009 - “Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica”
La sottoscritta Associazione esprime forte preoccupazione per le conseguenze sulle condizioni ambientali, paesaggistiche ed urbanistiche della nostra Regione in conseguenza dell’entrata in vigore delle norme di cui al DDL in oggetto.
Pur condividendo alcune delle idee dei proponenti il DDL e cioè che:
Sia opportuno individuare ulteriori (rispetto a quelli fiscali comunque fondamentali) incentivi per indurre i proprietari degli immobili a migliorare l’efficienza energetica degli stessi e ad utilizzare fonti rinnovabili per il loro riscaldamento/raffreddamento.
Sia necessario sostenere, tanto più in un periodo di crisi quale quello che stiamo vivendo, il settore edilizio in quanto settore ad alta intensità di mano d’opera, cercando di dirottarlo verso l’impiego di tecnologie e materiali relativamente innovativi e soprattutto con valore aggiunto rispetto alle conseguenze ambientali.
Sia necessario incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, magari prevedendone delle integrazioni, piuttosto che realizzare nuovi insediamenti.
Riteniamo che tali giuste idee/obiettivo debbano essere perseguite con l’accortezza di evitare di causare altri problemi ambientali.
Gli ampliamenti degli edifici esistenti possono essere e sono, a nostro avviso, un utile strumento per incentivare l’investimento privato per il miglioramento dell’efficienza energetica, ma è necessario che essi
· da un lato, non deturpino né l’edificio di cui costituiscono addizione né il contesto in cui l’immobile è inserito (con grave lesione non solo per il “paesaggio”, ma anche per il valore economico degli edifici limitrofi)
· dall’altro, che l’incremento del carico urbanistico, che essi ovviamente comportano sia compatibile o meglio sia sostenibile dal territorio che lo accoglie ( e quindi vi siano le dovute infrastrutture e servizi; fognature, parcheggi, scuole…) e che l’incremento dei flussi che tale carico urbanistico determina sia tale da essere facilmente assorbito dalla viabilità e mezzi pubblici esistenti
Per tali motivazioni riteniamo che solo i Piani Regolatori Comunali possano correttamente stabilire dove, come, quanto e a quali condizioni tali ampliamenti (anche consistenti) possano essere effettuati.
In altri termini non condividiamo che siano previsti ex lege tali ampliamenti: la Regione semmai dovrebbe sollecitare i Comuni a rivedere i propri PRGC affinché siano tali strumenti ad individuare le concrete possibilità di ampliamento e/o sostituzione dei fabbricati, diversificandole a seconda delle caratteristiche preesistenti degli stessi, del contesto in cui sono inseriti e delle conseguenze in termini di carico urbanistico.
Solo in questo modo si può effettuare una seria valutazione delle conseguenze ambientali di tali scelte (spirito non solo della direttiva comunitaria relativa alla VAS, ma anche del D.L.vo 152 e della stessa l.r.40/98), verificando che complessivamente si raggiungano risultati positivi per l’ambiente.
Per altro i PRG potrebbero prevedere possibilità di ampliamento e/o sostituzione per un numero maggiore e magari più significativo di situazioni con indubbi vantaggi sotto il profilo del risparmio energetico e delle opportunità di lavoro per le imprese edili, governandone però gli effetti sotto il profilo architettonico, paesaggistico ed urbanistico.
Sperando che tale diversa impostazione sia accolta, ma con la consapevolezza che il testo probabilmente invece andrà avanti, avanziamo comunque alcune proposte volte ad attenuare possibili conseguenze negative.
1) Dovrebbe essere meglio definito il termine “edificio”, chiarendo che le possibilità di ampliamento e/o sostituzione si applicano solo per immobili sino a 1000mc fisicamente separati dagli altri. Un edificio fino a tale dimensione, uni/bifamiliare, potrebbe essere posto lungo una cortina edilizia dotata di continuità morfologico - formale: sarebbe particolarmente grave se potesse ampliarsi sino al 40% a prescindere dalle conseguenze architettoniche sulla cortina medesima
2) Gli interventi di ampliamento dovrebbero essere ricondotti alla tipologia “ristrutturazione edilizia con ampliamento” in modo tale che sia chiaro che il miglioramento dell’efficienza energetica, della sicurezza antisismica e della accessibilità in termini di eliminazione delle barriere architettoniche,si debba conseguire per tutto l’edificio (parte preesistente e parte in ampliamento)
3) Gli interventi di REA (ristrutturazione edilizia con ampliamento) e quelli di sostituzione edilizia (demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento) dovrebbero essere consentiti solo laddove i PRG già prevedono rispettivamente almeno la RE ristrutturazione edilizia e la sostituzione edilizia (ancorché senza implementazione delle quantità preesistenti), in modo tale che la deroga alla strumentazione urbanistica locale sia limitata all’aspetto quantitativo, evitando di cancellare ex lege edifici con elementi di pregio anche se non individuati ai sensi dell’art.24 della l.r.56/77 s.m.i.
4) Gli edifici ampliabili e /o sostituibili dovrebbero per o meno essere dotati di approvvigionamento idropotabile ed idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue
5) Gli edifici ampliabili e /o sostituibili dovrebbero essere collocati in ambiti urbanistici in cui siano realizzati almeno l’80% dei servizi previsti dal PRGC (ex art.21 della l.r.56/77)
6) Gli edifici ampliabili e /o sostituibili dovrebbero essere collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati ad elevata pericolosità sotto il profilo idro-geologico ai sensi della circolare regionale 7/LAP e quindi esclusivamente in classe 1° o 2°
7) Dovrebbero essere esclusi dagli interventi di ampliamento e/o sostituzione edilizia di cui agli art 3, 4 e 5 anche gli edifici collocati nelle aree protette; per tali edifici solo il Piano d’area e il PRG (in coerenza con il piano d’area ) possono prevedere eventuali possibilità e modalità di ampliamento e/o sostituzione edilizia tali da non ledere le bellezze del parco, non certamente una norma indifferente alle specificità territoriali quale è, inevitabilmente, quella di cui trattasi
8) Dovrebbero essere esclusi dagli interventi di ampliamento e/o sostituzione edilizia di cui agli art 3, 4 e 5 anche gli edifici collocati nelle aree di in edificabilità assoluta ai sensi dell’art 33 della legge 47/1985 e ai sensi dell’art.13 della l.r.56/77 s.m.i
9) In riferimento all’art. 3 comma 2 si evidenzia che le "opere volte al miglioramento delle prestazioni energetiche tali da ridurre del 40 per cento il fabbisogno di energia primaria dell'unità edilizia complessiva", per poter ottenere il risultato richiesto, devono interessare non soltanto il volume aggiunto, ma tutto l'edificio o quasi tutto l'edificio. In generale si deve quindi presumere che il volume aggiunto sarà costruito secondo le norme più restrittive, ma ciò non sarà sufficiente, e quindi il volume preesistente dovrà essere cappottato e risanato quanto basta per raggiungere le percentuali richieste. Dovendo prevedere lavori importanti su tutto l'edificio, tanto vale che si intervenga in maniera definitiva. Si suggerisce quindi che si conceda l'aumento di volumetria soltanto se l'edificio complessivo rispetti almeno i "requisiti prestazionali minimi fissati dalle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia" ( In queste condizioni e in quelle discusse al comma 3 si auspica che sia concesso, ove i limiti raggiunti lo consentano, il beneficio fiscale del cosiddetto 55%)
10) In riferimento all’art. 3 comma 3: tale comma è poco convincente per due motivi. Primo motivo. Non si dice (anche se parrebbe sottinteso) se le prestazioni virtuose devono riguardare nella sua completezza anche l'edificio rinnovato. Secondo motivo, che si ricollega al comma 2. Se un edificio è di prestazioni energetiche di poco superiori al minimo (e quindi, comma 2, obbligato alla riduzione del 40% del suo fabbisogno), la riduzione del 40% lo farà scendere probabilmente a prestazioni nettamente al di sotto del minimo richiesto dalle disposizioni regionali, in condizioni di disparità di trattamento rispetto ad un edificio già nei limiti normativi. Questa eventualità ribadisce la necessità che il bonus venga concesso soltanto per edifici che, dopo le opere, rientrino nel loro complesso almeno nei limiti prestazionali minimi regionali
11) Con riferimento all'articolo 12 del DDL, si rileva che gli obblighi di utilizzo di impianti fotovoltaici previsti nella normativa statale (Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311) non possono essere soddisfatti attraverso l'utilizzo di generici impianti "alimentati da fonti rinnovabili", caratterizzati da impatti ambientali completamente diversi. Si propone pertanto di eliminare l'articolo 12 del DDL.
12) Con riferimento al Titolo II del DDL in oggetto “Disposizioni di snellimento delle procedure edilizie e urbanistiche” si esprime contrarietà all’introduzione di modifiche alla legge 56/77 che per altro dovrebbe tra poco essere sostituita dalla nuova legge regionale, così come alla legge regionale 19/1999:una sua eventuale rivisitazione, se effettivamente necessaria, dovrebbe essere effettuata non certamente a “spizzichi e boccone”, ma dopo avere presentato un serio bilancio relativo ai suoi primi 10 anni di applicazione.
13) Circa la proroga dei termini per il recupero dei sottotetti, si evidenzia come, da un lato, tale iniziativa si configuri come una sorta di ennesimo condono, dall’altro, che anche questa scelta si tradurrà in ulteriore carico urbanistico; infine si consolida l’idea che si possa vivere anche in locali senza viste verso l’esterno (tali sono tutti i sottotetti dotato esclusivamente dei cosiddetti Velux)…con indubbia perdita di qualità sotto il profilo dello standard abitativo nella nostra regione.
14) Con riferimento all’art.14 si ritiene che esso possa aprire più problemi di quanto non ne possa risolvere…parlare di “premialità di cubatura” ossia introdurre un ennesimo neologismo all’interno di un testo normativo pare, innanzitutto, alquanto discutibile….prevedere poi un incremento del 35% (!!!!) della volumetria preesistente per edifici anche di tipo industriale, per i quali il parametro di riferimento non può che essere la superficie di pavimento, pare davvero grave…
Si propone quindi:
· di utilizzare come riferimento esclusivamente la SLP
· di chiarire se la destinazione finale sia la stessa di quella di partenza
· di evidenziare la necessità del rispetto della dotazione delle aree per servizi
In attesa di un Vostro riscontro, si porgono cordiali saluti
Vanda Bonardo
Presidente Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta
Flavia Bianchi
Responsabile settore Urbanistica e Parchi
Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta