Certificazione energetica, i Notai tracciano la strada (dal 1° luglio 2009)
Dal 1° luglio entra in vigore l'obbligo dell'AQE o dell'ACE, a seconda che l'immobile da vendere si trovi in una Regione (che non ha deliberato in materia) oppure in un'altra che invece l'ha fatto. Ma a che serve l'AQE o l'ACE se non va allegato all'atto di compravendita? Non chiedetelo ai Notai, naturalmente - da Quotidiano Casa
01 July, 2009
Con lo Studio n. 334-2009/C (Approvato dalla Commissione studi civilistici il 16 giugno 2009) il Consiglio Nazionale del Notariato suggerisce o detta il comportamento che i notai dovranno seguire a partire dal 1° luglio 2009 in merito alla nota problematica sull’attestato di certificazione energetica degli edifici.
Com’è noto infatti a partire da quella data chi vende casa (non importa se impresa o privato cittadino, o la dimensione dell’immobile) dovrà consegnare all’acquirente il suddetto attestato.
Oh bella! E se non ce lo avesse?
Come si sa, si sa infatti anche questo, l’ineffabile ministro Tremonti ha mantenuto l’obbligo dell’attestato di certificazione energetica degli edifici in caso di compravendita, ma ha fatto sparire l’obbligo di allegarlo all’atto, pena la nullità dello stesso, com’era previsto in precedenza dalla legge (punto strenuamente contestato dalla Ue, che infatti ha già detto che in questa faccenda vuole metterci il naso).
Ma tagliando corto sulle polemiche, come dovrà adesso comportarsi il notaio chiamato a redigere un atto di compravendita di un immobile, sia che l’attestato esista sia che non esista?
Suddiviso in quattro semplici punti lo studio approntato e approvato il 16 giugno 2009 dal Consiglio Nazionale del Notariato lo spiega per filo e per segno: 1. Quadro normativo; 2. Statuto energetico degli immobili; 3. Obbligo di informazione e ruolo del notaio; Segue: dichiarazioni; 4. Conclusioni.
Lo Studio, va da sé, è ottimamente redatto, preciso, puntiglioso e puntuale come solo i notai sanno essere (ci sono apposta per questo).
Ora, vista la situazione dalla parte del notaio, a lui compete unicamente l’obbligo (nuovo) di informare i contraenti: «Dopo l’abrogazione dell’obbligo di allegazione dell’AQE [attestato di qualificazione energetica; si chiama così perché mancano le Linee Guida che lo trasformino in ACE, attestato certificazione energetica, ndr], al notaio spetta in primo luogo un ruolo essenzialmente informativo a favore delle parti, sostanziandosi in una completa illustrazione della disciplina energetica, con particolare riferimento agli aspetti della dotazione e della consegna del documento».
Visto invece dalla parte dell’acquirente, cosa accade se il venditore non dispone dell’AQE o dell’ACE (in alcune Regioni c’è già)?
I notai hanno già pronta la soluzione. Ci si può mettere d’accordo e trasferire l’obbligo all’acquirente: «Non si ravvisano nel decreto - ricorda lo Studio - divieti e sanzioni che impediscano alle parti di convenire che l’obbligo di dotazione sia accollato al compratore».
Naturalmente restano in essere determinati adempimenti che in alcune circostanze potrebbero anche impedire la fruizione del bene acquistato, e di questo i contraenti vanno naturalmente avvertiti: «Si rammenta, in particolare, che per gli edifici realizzati o ristrutturati in forza di permesso di costruire o DIA, rispettivamente richiesto e presentata in un periodo compreso tra l’8 ottobre 2005 ed il 31 dicembre 2008, la certificazione energetica condiziona l’efficacia della dichiarazione di fine lavori (art. 8 co. 2 del decreto); inoltre, in base all’art. 2 co. 282 l. 244/2007 (legge finanziaria per l’anno 2008) la certificazione energetica è elemento che subordina il rilascio del certificato di agibilità».
Un punto fermo comunque c’è ed è questo: «Va ricordato infine che l’unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell’obbligo di dotazione è quella di cui all’art. 15 co. 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all’immobile (secondo le tipologie di cui all’art. 6 co. 1) l’originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro».
In ogni caso, sanzione pecuniaria o meno, benedetto sia Tremonti!
Ma sapete quanti atti in meno si sarebbero fatti se questa storia dell’obbligo di allegare all’atto la certificazione energetica fosse ancora lì a rendere nulla la compravendita? E che siamo tutti in Alto Adige?
In sostanza, quello che avrebbe dovuto essere uno strumento per rivedere l’efficienza energetica (il complesso settore dell’edilizia assorbe ben il 40% dell’energia totale consumata), si è trasformato in un pressoché inutile pezzo di carta, che basterà semmai esibire a richiesta per non avere seccature.
Ecco perché l’Ue vuole vederci chiaro. Non si tratta infatti di un pugnetto di inafferabile anidride carbonica, ma dell’unica fonte di energia pulita che abbiamo a disposizione: il risparmio energetico.







