L'ordinanza di Firenze
20 November, 2003
OGGETTO: BLOCCHI PROGRAMMATI ANTINQUINAMENTO IL SINDACO Vista la D.G.R. 1406/01 del 21 dicembre 2001 "Presa d’atto della valutazione della qualità dell’aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999", in cui si rileva che il territorio del Comune di Firenze presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di qualità dell’aria recepite con Decreto 2 aprile 2002 n. 60, ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare, con specifici Piani di Azione le misure necessarie a raggiungere i valori limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata normativa; Visto il Protocollo d’intesa del 15 aprile 2003, firmato tra la Regione Toscana, ANCI e URPT, titolato "Piano di azione ( ex art. 7 del D.lgs n. 351/99 ) avente la finalità di ridurre il rischio di superamento dei valori limite del PM10 e di prevedere la realizzazione di misure di contenimento a breve e medio periodo delle emissioni di tale inquinante e dei suoi precursori",che contiene le linee di indirizzo della strategia congiunta e condivisa da applicare per il contenimento dei livelli di concentrazione di PM10 e, parimenti, individua una serie di azioni, misure e interventi a breve e medio periodo, insieme alle relative risorse, idonee alla riduzione delle Pm10; Visto l’Accordo di Programma, firmato il 10 ottobre 2003, tra Regione Toscana, URPT, ANCI, Province e Comuni per il risanamento della qualità dell’aria ambiente nelle aree urbane, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10, con il quale si individuano nuove e importanti misure per il risanamento, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10 derivanti da veicoli e ciclomotori mediante il progressivo rinnovo dei segmenti più inquinanti del parco veicolare, anche promovendo iniziative di incentivazione e finanziamento; Preso atto che l’Accordo di Programma impegna i Comuni per l’adozione di provvedimenti di limitazione del traffico veicolare selettivi nei confronti delle tipologie di veicoli che maggiormente contribuiscono all’inquinamento atmosferico cioè i veicoli non catalitici e i diesel immatricolati prima del 1993, compresi i veicoli a benzina o diesel adibiti al trasporto merci (con capacità di carico inferiore o uguale a 3,5 t. e immatricolati prima del 1994), e i ciclomotori a due tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e che i provvedimenti si articoleranno in fasi successive di limitazione della circolazione fino al divieto totale a partire dal primo gennaio 2006; Vista la D.G.R. 990 del 6 ottobre 2003 "Approvazione delle finalità dell’Accordo di Programma tra Regione Toscana, URPT, ANCI, Province e Comuni per il risanamento della qualità dell’aria ambiente nelle aree urbane, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10. Abrogazione deliberazione G.R. 1133/2002", con la quale approvano le misure indicate nell’Accordo di Programma suddetto. Vista la Delibera n° 825/645 del 07/10/2003 "Piano d’Azione Comunale – Approvazione e definizione dei primi interventi per il conseguimento degli standard di qualità dell’aria ambiente", con la quale si stabilisce di adottare misure di limitazione in tutto il territorio comunale rivolte ai mezzi più inquinanti, con estensioni progressive della fascia oraria e del numero dei giorni settimanali, fino al completo divieto di circolazione entro il 2005, in relazione alle scadenze previste dalla normativa nazionale ed europea; Ritenuto di dover adottare, nei giorni di mercoledì, a partire dal 12 novembre e fino al 3 dicembre, il divieto di transito su tutto il territorio del centro abitato di Firenze e Galluzzo, con orario 9 – 18, per le autovetture non conformi alla direttiva 91/441/CE e successivi aggiornamenti, nonché dalle 9 alle 17 e per i ciclomotori non catalizzati e i veicoli commerciali a benzina e diesel destinati con massa a pieno carico non superiore a 3,5 t. non conformi alle direttive CEE 91/441 e CEE 93/59 e successive; Ritenuto necessario di provvedere con atti successivi all’applicazioni delle misure previste dall’Accordo per gli anni 2005 e 2006; Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con i quali si da facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali; Vista la legge 267/00; Visti gli articoli 34 e 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze; ORDINA dal 12 NOVEMBRE 2003 al 03 DICEMBRE 2003, nel giorno di MERCOLEDI: IL DIVIETO DI TRANSITO nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo: dalle ore 9 alle ore 18 per le autovetture alimentate a benzina e diesel, immatricolate prima del 1/1/1993 ad eccezione di quelle conformi alla direttiva CEE 91/441; dalle ore 9 alle ore 17 per i ciclomotori non omologati in conformità alla direttiva CEE 97/24; dalle ore 9 alle ore 17 per i veicoli a benzina e diesel destinati al trasporto merci fino a 3,5 t immatricolati prima del 1/10/1994, ad eccezione di quelli conformi alle direttive CEE 91/441 e CEE 93/59 e successive; Sono esonerati dai divieti di transito previsti dalla presente ordinanza i seguenti veicoli: veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico; veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl); veicoli a benzina e diesel destinati al trasporto merci non conformi alla direttiva CEE 93/59 e successive, i cui proprietari dimostrano di essere in possesso di un contratto di acquisto di un veicolo commerciale a metano, o gpl, o bifuel, o comunque conforme alla direttiva CEE 93/59 e successive, e in attesa di consegna del medesimo; autovetture alimentate a benzina e diesel, non conformi alla direttiva CEE 91/441 e successive, i cui proprietari dimostrano di essere in possesso di un contratto di acquisto di un veicolo commerciale a metano, o gpl, o bifuel, o comunque conforme alla direttiva CEE 91/441 e successive, e in attesa di consegna della medesima; ciclomotori non omologati in conformità alla direttiva CEE 97/24 i cui proprietari dimostrano di essere in possesso di un contratto di acquisto di un motoveicolo o ciclomotore elettrico, o euro 2, o comunque conforme alla direttiva 97/24/CE, e in attesa di consegna del medesimo; veicoli della Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco, mezzi di emergenza e di soccorso, della Protezione Civile in servizio; veicoli al servizio di Magistrati e del personale impegnato presso gli uffici Giudiziari, veicoli del personale con qualifica di Polizia Giudiziaria diretti ed in uscita dalla sede di lavoro, previa esibizione della tessera di appartenenza al relativo Corpo, veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata; veicoli della Guardia Medica, delle Pubbliche Assistenze in servizio di assistenza o infermieristico, di personale medico in turno di reperibilità, di medici e veterinari in visita domiciliare muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, di infermieri in turno di reperibilità, di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per il Comune, veicoli per il trasporto di farmaci e prodotti per uso medico; veicoli della pubblica Amministrazione e dello Stato, limitatamente a servizi essenziali e urgenti, veicoli adibiti all’igiene urbana; veicoli di trasporto pubblico di linee urbane ed extraurbane, scuolabus; veicoli del servizio postale, anche quando questo è gestito con appalti; veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici; veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada; veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate, in possesso di relativa certificazione medica; veicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico oppure che iniziano o terminano il tragitto in luoghi non serviti da mezzi pubblici, previa certificazione del datore di lavoro; veicoli diretti o provenienti da Autorimesse o Alberghi, intestati a proprietari residenti al di fuori della Regione Toscana; veicoli al seguito di eventi civili o religiosi, di sacerdoti e di ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili; veicoli di trasporto dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine del turno lavorativo, previa esibizione di idonea documentazione; veicoli per il trasporto dei bambini presso asili nido, scuole materne ed elementari per un tempo massimo di 30 minuti con titolo autorizzatorio (dato da autocertificazione, in carta libera, che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito; tale autocertificazione dovrà essere mostrata su richiesta delle autorità preposte al controllo; veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività a discrezione degli Agenti di Polizia Municipale, con le seguenti modalità: il personale di Vigilanza autorizzerà verbalmente il transito dando comunicazione radio alla Centrale Operativa; inoltre in presenza sempre di particolari o eccezionali attività, qualora queste emergessero nei giorni antecedenti il provvedimento, le U.O.T. della Polizia Municipale potranno rilasciare apposito nullaosta per la circolazione indicando gli estremi del veicolo, l’orario e il tragitto; IN DEROGA ai divieti di transito veicolare stabiliti con la presente ordinanza sono normalmente aperti alla circolazione veicolare i seguenti itinerari interni ai centri abitati di Firenze e del Galluzzo: Confine Comunale – Via Sestese – Viale XI Agosto – V.le Guidoni – Viale Gori – V.le degli Astronauti – Viadotto dell’Indiano da/a ciascuno degli itinerari 2), 3), 4), 5), e 6); Confine Comunale – Via Pistoiese – Viadotto dell’Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 3), 4), 5) e 6); Confine Comunale – Via Pratese – Via Baracca – Via Pistoiese - Viadotto dell’Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 4), 5) e 6); Autostrada A11 da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 3), 5) e 6); Confine Comunale – Via Baccio da Montelupo – Viadotto dell’Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 3), 4) e 6); Confine Comunale – Via Pisana – Via della Casella – Via Baccio da Montelupo – Viadotto dell’Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 3), 4) e 5); Tratto di Via Ugnano tra Via Baccio da Montelupo e Via Pisana; Lotto "0" - Viadotto dell'Indiano - Autostrada A11 o Via Pistoiese; Confine Comunale – Viale Nenni – Via degli Arcipressi – Via di Scandicci – Confine Comunale; Confine Comunale – Via di Scandicci – Via del Filarete – Via G. da Siena – Via Coppo di Marcovaldo – Via di Scandicci – Via degli Arcipressi – Viale Nenni – Confine Comunale; Confine Comunale – Via Volterrana – P.zza Acciaiuoli – Via Silvani o itinerario 12; Confine Comunale – Via Senese – P.zza Acciaiuoli – Via Silvani o itinerario 11; Via Silvani da/a ciascuno degli itinerari 11 e 12; Confine Comunale – Viale Europa – Viale M. Polo da/a ciascuno degli itinerari 15 e 16; Confine Comunale – Via Villamagna – Ponte di Varlungo da/a ciascuno degli itinerari 14 e 16; Confine Comunale – Via Aretina – L.no Generale dalla Chiesa – V.le M. Polo da/a ciascuno degli itinerari 14 e 15; V.le Marco Polo da/a ciascuno degli itinerari 14, 15 e 16; Confine Comunale – Via Chiantigiana – P.zza di Badia a Ripoli – Via di Badia a Ripoli – Viale Europa – Viale M. Polo; Confine Comunale – Via S. Domenico – P.zza Edison e nuovamente Via S. Domenico; Confine Comunale - Settignano - Via G. D'Annunzio - Via di Vincigliata, La Direzione Mobilità - è incaricata della esecuzione della presente ordinanza. Gli Agenti di Polizia Giudiziaria, ed a chi altro spetti, sono incaricati della verifica dell’osservanza della presente ordinanza. I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge. Firenze, lì 06/11/2003 Sottoscritta digitalmente da Assessore Vincenzo Bugliani