TUTTI I VEICOLI ESENTATI DALLE TARGHE ALTERNE
12 January, 2005
Ecco, tratte dal testo dell’Ordinanza del sindaco di Torino, tutte le esenzioni. Rispetto al passato potranno liberamente circolare i mezzi diesel con filtro anti-particolato (Fap, applicato ad alcuni modelli tra i più recenti) e i veicoli commerciali Euro3, immatricolati dopo l’1/1/2001. LE ESENZIONI (...) possono circolare, anche se non catalizzati e non eco-diesel, i seguenti veicoli: a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico; b) veicoli funzionanti con alimentazione a metano o a gpl; c) veicoli dotati di dispositivo F.A.P. (filtro anti-particolato, vedi allegato A) d) motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi; e) motoveicoli e ciclomotori a due tempi che rispondono alla direttiva 97/24/CE; f) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell\'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale di G.T.T.. adibiti alla rimozione forzata di veicoli; g) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente; h) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico; i) Veicoli con targa estera. ULTERIORI ESENZIONI In deroga alle limitazioni dei punti 1 e 2, possono circolare, anche se non catalizzati e non eco-diesel, i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione: a) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l\'indirizzo nonché l\'orario di inizio e termine dell\'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.; b) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l\'orario; c) veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell\'Ente per cui operano che dichiari che l\'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l\'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia; d) veicoli del servizio postale, anche quando questo è gestito con appalti a privati; veicoli della agenzie di recapiti urgenti (compresi pony-express e moto-taxi) in quanto esercenti un servizio di interesse pubblico; veicoli utilizzati da portalettere con dichiarazione rilasciata dalla Direzione dell\'Ufficio in cui si attesta l\'uso del veicolo privato per lo svolgimento del servizio con indicazione dell\'orario di svolgimento del servizio stesso; e) veicoli utilizzati da imprese per: - interventi tecnico operativi urgenti o di emergenza; - il trasporto di viveri destinati a mense scolastiche o di strutture sanitarie; - il trasporto di medicinali; con certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti l’attività dell’azienda. L’intervento deve essere documentato con certificazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la destinazione, il percorso e l’orario dell’intervento o del trasporto. f) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell\'orario di lavoro rilasciata dall\'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell\'azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l\'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall\'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell\'azienda risulti che la sede dell\'azienda o l\'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici; g) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno); h) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all\'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco; i) macchine operatrici, mezzi d\'opera (di cui al D.lgs 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad uso speciale (D.lgs 285/92, art. 54 comma 2); j) veicoli o mezzi d’opera di imprese che eseguono lavori per conto di Enti Pubblici, Enti di Diritto Pubblico, Comitato Organizzatore dei XX Giochi Olimpici Torino 2006 o di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione; k) veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito, sia per trasferimenti marittimi che ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio; l) veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; m) veicoli o mezzi d’opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti; n) veicoli con targa \"Prova\" e veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti del Dipartimento Trasporti Terrestri ex Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario; o) veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri. Veicoli ecologici esentati esclusivamente dal provvedimento di limitazione a targhe alterne: p) veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell’Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell’orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri ed ostetriche con dichiarazione del Collegio professionale che svolgono libera professione; veicoli utilizzati da farmacisti; veicoli utilizzati da magistrati; q) veicoli utilizzati da medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell’Ordine professionale; r) agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea certificazione di iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge 204/85, o lavoratori dipendenti con funzioni di rappresentanti di commercio, con dichiarazione della ditta per cui lavorano. Agenti immobiliari iscritti nel ruolo di mediatori della C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione di cui alla legge 39/1989. Veicoli utilizzati da promotori finanziari iscritti all\'Albo Nazionale e agenti di assicurazione iscritti all\'Albo della Camera di Commercio, informatori medico - scientifici, agenti investigativi, forniti di adeguata documentazione da cui risulti la specifica attività lavorativa; s) veicoli di residenti in altre regioni italiane muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l\'albergo e i confini della città; t) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento; veicoli utilizzati da dipendenti o incaricati da pubblici uffici per svolgere indifferibili funzioni ispettive, di controllo e notificazione, muniti di tesserino di riconoscimento e lettera di incarico per l\'effettuazione del servizio da svolgersi nell\'orario di blocco; u) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a matrimoni o battesimi, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti); v) veicoli del servizio car sharing; w) veicoli che trasportano almeno tre persone, compreso il conducente, per tutto il tragitto (car-pooling); x) veicoli utilizzati dalle autoscuole in attività di esercitazione o esami di guida; y) veicoli adibiti a trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo; z) veicoli utilizzati per il trasporto di merci deperibili; aa) veicoli commerciali leggeri (fino a 35 q) Euro 3 (conformi alla Direttive 98 / 69 / CE, 99 / 69 / CE, 99/ 102 / CE, 2001 / 1 / CE, 2002 / 80 / CE) o immatricolati dopo l’1/01/ 2001; bb) veicoli commerciali pesanti (oltre i 35 q) Euro 3 conformi alla Direttiva 98/69 CE o immatricolati dopo l’1/01/2001; L\'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell\'esonero. Il presente provvedimento di limitazione della circolazione potrà essere sospeso temporaneamente nel caso che le condizioni meteorologiche siano tali da favorire una sostanziale dispersione degli inquinanti.