La lettera di Paolo Stevanato, dell'Ecoistituto Veneto
18 April, 2005
Ai primi di aprile molti quotidiani e televisioni hanno dato ampio spazio
a un Decreto del 24 marzo 2005 pubblicato nella G.U 78 del 5 aprile 2005
secondo il quale dal 19 luglio di quest?anno nei locali pubblici non sarebbe
più stato possibile servire l?acqua minerale nel bicchiere ma solo in bottiglie
monodose sigillate.
La notizia è sembrata subito di una certa importanza, e non sono mancate
le proteste dei baristi che hanno lamentato la difficoltà di gestire tanti
contenitori in più e di conseguenza tanti rifiuti. Appariva strana la motivazione
portata per tale intervento, ovvero quella di una maggiore igiene con la
proibizione del bicchiere, perché sullo stesso piano avrebbero potuto esserci,
ad esempio, le tazzine da caffè od ogni prodotto da pasticceria. Siamo allora
andati a vedere cosa prescrive nel dettaglio il nuovo Decreto scoprendo
che non c?è alcun obbligo di utilizzo di contenitori in plastica. Il Decreto
nasce infatti dalla necessità, comunque discutibile, di prevedere contenitori
per l?acqua diversi da quello da mezzo litro non contemplati dal precedente
decreto del 1980, e da quella di ?prescrivere un sistema di gamme per le
acque minerali naturali e le acque di sorgente, in relazione alle esigenze
della produzione, del mercato e di tutela del consumatore?. Nessun divieto
dunque per l?acqua in bicchiere, neppure nelle altre Direttive europee e
leggi citate. Non a caso il decreto in questione è stato emanato dal Ministero
della Attività Produttive e non da quello della Sanità.
Tutto questo dimostra quanto siano manipolabili le informazioni e sia necessario
un approfondimento. In questo caso, campanello d?allarme avrebbe comunque
potuto essere il fatto che a diffondere la notizia nel modo errato sia stata
la Italgrob, ovvero la Federazione Italiana dei Grossisti e dei Distributori
di Bevande.