L.R. 18 MAGGIO 1998, N. 25
Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati
03 December, 2003
Testo coordinato con la legge regionale 26 luglio 2002 n. 29 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l`applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all`art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e successive modificazioni …..omissis……. TITOLO IV - NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ART. 15 - Agenzia Regionale Recupero Risorse 1 Allo scopo di certificare il conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui all’art. 24 del Decreto e per la determinazione del coefficiente di correzione di cui all’art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, la Giunta regionale definisce un metodo standard, con il quale certifica le percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune e in ogni ATO. Gli accertamenti necessari possono essere svolti direttamente dall’amministrazione regionale, ovvero possono essere attribuiti dalla Giunta regionale, previa apposita convenzione, all’Agenzia Regione Recupero Risorse o ad altri soggetti. 2 Allo scopo di favorire le attività di sostegno e promozione alla limitazione, recupero e riutilizzo dei rifiuti, cosi come previsto dall'art 4 del Decreto, la Regione Toscana provvede alla istituzione, presso l'Agenzia Regione Recupero Risorse, dello Sportello Informambiente per la raccolta, l’elaborazione, la gestione e la divulgazione di dati ed informazioni, nonché per la documentazione e formazione in favore degli Enti locali e della società toscana relativamente al settore dei rifiuti, ai sensi dell’art. 3, quarto comma. 2bis. Le province, gli osservatori provinciali istituiti ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) sono tenuti a trasmettere tutti i dati, inerenti la gestione dei rifiuti in loro possesso, all’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) ed all’ARPAT la quale, al fine di garantire l’acquisizione di un quadro conoscitivo unitario, trasmette a sua volta annualmente alla ARRR i dati relativi al Modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale). 2ter. I dati trasmessi ai sensi del comma 2 bis, opportunamente coordinati ed organizzati presso lo Sportello di cui al comma 2, sono resi sistematicamente disponibili agli stessi soggetti elencati al comma 2 bis ed agli Ambiti territoriali ottimali, a cura della ARRR, che provvede altresì a redigere d’intesa con l’ARPAT apposito rapporto annuale. …..omissis……. TITOLO VII - NORME FINANZIARIE, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE …..omissis……. Art. 30 – Sanzioni amministrative 1. La violazione dei divieti e degli obblighi posti dalla presente legge e` soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro ad 7.500,00 euro. Alla stessa sanzione e` soggetta altresi` la violazione dei divieti espressamente sanciti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all`articolo 9. 2. La comunicazione tardiva dei dati richiesti ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, e` soggetta, qualora venga effettuata non oltre il termine di sessanta giorni dalla data fissata dalla deliberazione regionale prevista dall`articolo 15, comma 1, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550,00 euro ad 5.000,00 euro. 3. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo provvede la provincia nel cui territorio e` stata commessa la violazione." Art. 30 bis - Disposizioni per la determinazione dell`ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani 1. Ai fini dell`applicazione del tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, (Disposizioni per l`applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all`art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e successive modifiche, si osservano le disposizioni di seguito specificate: a) nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all`articolo 24, comma 1, del decreto e di conferimento di rifiuti in discarica di rifiuti "tal quali", il tributo si applica nella misura di 20,66 euro a tonnellata; b) nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all`articolo 24, comma 1, del decreto e di conferimento in discarica di rifiuti trattati, il tributo si applica nella misura di 15,49 euro a tonnellata; c) nel caso di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all`articolo 24, comma 1, del decreto e di conferimento in discarica di rifiuti "tal quali", il tributo si applica nella misura di 15,49 euro a tonnellata; d) nel caso di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all`articolo 24, comma 1, del decreto e di conferimento in discarica di rifiuti trattati, il tributo si applica nella misura di 10,33 euro a tonnellata ; e) nei casi di cui alle lettere a), b), c), e d), qualora il conferimento di rifiuti in discarica avvenga al di fuori dell`ATO di competenza, il tributo e` soggetto ad un ulteriore incremento di 5,16 euro a tonnellata. Tale disposizione non si applica quando siano presenti intese ai sensi dell`articolo 25, comma 3, che prevedano l`integrazione dei flussi nei rispettivi piani. 2. L`accertamento relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e` effettuato dalla Giunta regionale, annualmente, entro la data stabilita con la deliberazione di cui all`articolo 15, comma 1, facendo riferimento agli obiettivi previsti dall`articolo 24, comma 1, del decreto, il cui termine di conseguimento, alla data dell`accertamento, sia gia` scaduto. Tuttavia, i soggetti tenuti al raggiungimento degli obiettivi di cui all`articolo 24, comma 1, del decreto, qualora conseguano gli obiettivi stessi successivamente alla scadenza ivi prevista, possono avanzare apposita richiesta di nuovo accertamento, con riferimento ai dodici mesi precedenti. In tal caso, qualora l`accertamento richiesto dia esito positivo, l`ammontare del tributo e` ridotto nella relativa misura prevista dal comma 1, rispettivamente alle lettere c) e d). L`ammontare del tributo dovuto e` comunque calcolato sull`importo massimo di 25,82 euro a tonnellata qualora l`obiettivo di cui all`articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto, non venga raggiunto entro il 31 dicembre 2004. 3. La riduzione del tributo prevista dal comma 2 produce effetti sull`intero ATO esclusivamente nel caso che siano stati assolti tutti gli adempimenti previsti dall`articolo 23, ai fini della costituzione della comunita` d`ambito. 4. Relativamente agli ATO nei quali la comunita` d`ambito non sia stata costituita, qualora gli accertamenti evidenzino il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all`articolo 24, comma 1, del decreto, il tributo si applica nell`ammontare determinato ai sensi del comma 1, lettere a) e b) ai comuni che, singolarmente, non abbiano raggiunto gli obiettivi stessi. 5. Negli ATO che abbiano provveduto alla costituzione della relativa comunita` d`ambito, il mancato conseguimento degli obiettivi di cui all`articolo 24, comma 1, del decreto, e` riferito, fino al primo accertamento successivo all`adozione della tariffa ai sensi dell`articolo 26, comma 2, lettera e), ai comuni che, singolarmente, non li abbiano conseguiti. 6. Ai fini di cui al presente articolo, la mancata comunicazione dei dati di cui all`articolo 15, comma 1, e la ritardata comunicazione degli stessi oltre sessanta giorni dal termine stabilito con la deliberazione regionale ivi prevista per la determinazione, a carico del soggetto inadempiente, dell`aliquota relativa al conferimento dei rifiuti in discarica, equivalgono al mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all`articolo 24, comma 1, del decreto e sono pertanto assoggettati al pagamento del tributo nella misura prevista dal comma 1 del presente articolo, rispettivamente alle lettere a) e b). 7. L`aliquota d`imposta dovuta ai sensi di cui al presente articolo si applica con riferimento ai conferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all`adozione del provvedimento regionale di accertamento di cui all`articolo 15, comma 1." Art. 17 (Inserimento dell`articolo 30 ter alla LR 25/1998) 1. Art. 30 ter - Trattamento dei rifiuti 1. Ai fini dell`applicazione dell`articolo 30 bis, comma 1, si considerano trattati i rifiuti sottoposti ai processi meccanici, fisici, termici, chimici o biologici, atti a modificare la natura e le caratteristiche del rifiuto "tal quale", al fine di conseguire i seguenti effetti: a) favorire il recupero di materiali o di energia; b) facilitare il trasporto ai luoghi di effettuazione delle successive fasi di recupero o di smaltimento finale; c) ridurre la quantita` e le componenti biodegradabili del rifiuto residuo destinato allo smaltimento in discarica, nonche` la produzione di percolazioni e di emissioni di biogas, in conformita` con gli obiettivi posti in materia dalla Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti. 2. Le frazioni di materiale in uscita dagli impianti di trattamento di cui al comma 1, quali la frazione organica stabilizzata (FOS) e la frazione secca non classificabile come combustibile derivante dai rifiuti (CDR), qualora non vengano effettivamente riutilizzati, ai sensi degli articoli 27 e 28, nonche` 31 e 33 del decreto, ma siano avviati allo smaltimento in discarica, sono soggetti al tributo di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell`articolo 30 bis. 3. Le definizioni di scarti, sovvalli e scorie, si riferiscono a quei materiali che il sistema impiantistico di trattamento, di cui al comma 1, produce quale residuo della lavorazione. Ai fini di cui alla presente legge, ed altresi` per l`applicazione del tributo di cui alla l. 549/1995, la classificazione quali rifiuti speciali, ai sensi dell`articolo 7 comma 3, lettera g), del decreto, e` riservata esclusivamente a tali materiali." …..omissis…….