Firenze. NORMATIVA CATALIZZATI E CICLOMOTORI
L'ordinanza
03 December, 2003
Ordinanza IL SINDACO Premesso che la legge n.413/97 all’art.3 prevede che i sindaci possano adottare misure di limitazione della circolazione, ai sensi dell’art.7 comma 1 lettera a) e b) del decreto legislativo 285/92 (Codice della strada) per esigenze di prevenzione dell’inquinamento atmosferico; Che ai sensi della predetta legge, con decreto del Ministero dell’Ambiente n.163/99, di concerto con il Ministero della sanità, sono stati fissati i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adotano le suddette misure; Valutato che ai sensi del D.M. 163/99, gli interventi devono essere attuati con opportuna gradualità di tempi ed in aree progressivamente più ampie, ma comunque compatibilmente con il perseguimento dell’obbiettivo di riduzione di inquinamento da benzene e da polveri PM10 fissati dalla normativa; Vista la deliberazione 1171/916 del 26/07/99, avente per oggetto la valutazione della qualità dell’aria – decreto n.163 del 21/04/99 "Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari" in base ai quali i Sindaci adottano misure di limitazione della circolazione; Viste le proprie ordinanze 8849/99, 8873/99, 4712/00, 4177/01 e 5403 del 12/07/2001 con le quali in attuazione delle disposizioni della delibera in precedenza citata, viene stabilito il divieto di circolazione all’interno della Zona sottoposta a regime di traffico limitato, dalle ore 0 alle 24, per i veicoli non conformi alla direttiva CEE 91/441, con l’eccezione dei veicoli dei residenti; Ritenuto di dover rendere più rigide le limitazioni già previste con l’ordinanza 5403/01 e di introdurre anche limitazioni all’accesso dei ciclomotori a due ruote non omologati ai sensi della direttiva europea 97/24 CE capitolo 5 (Euro1 ed Euro2) Visti gli artt. 6 e 7 del C.d.S. approvato con D.L. 285 del 30/04/92, con i quali si da facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione sulle strade comunali; Visto l’art. 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze: O R D I N A Che con decorrenza dal 25 Marzo 2002 e fino a nuova disposizione, siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione veicolare: Revoca della propria ordinanza n. 5403 del 12/07/01 Nelle aree definite "Zona a Traffico Limitato" (Settori A,B,C.,D,E) con la delib. 1687/1019 dell’1/03/1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ultimo con l’ordinanza n. 7079 del 08/10/2001: è istituito nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 dei giorni feriali il divieto di transito per i ciclomotori a due ruote non rispondenti alla direttiva Europea 97/24 CE Cap. 5 (Euro 1 ed Euro 2). La relativa annotazione deve essere riportata sul C.I.T. (Certificato di idoneità tecnica). In deroga al divieto potranno circolare i ciclomotori utilizzati dai medici in visita domiciliare in possesso di tessera dell’ordine professionale. Nelle aree definite "Zona a Traffico Limitato" (Settori A,B,C.,D,E) con la deliberazione 1687/1019 dell’1/03/1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ultimo con l’ordinanza n. 7079 del 08/10/2001: è vietato l’accesso e la sosta con orario 0 – 24 a tutti gli autoveicoli non conformi alla direttiva CEE n.91/441(o successivi aggiornamenti). Ferme restando tutte le vigenti limitazioni in materia di accesso e di sosta, comunque stabiliti, sono esentati dal divieto stabilito con il precedente punto C: Veicoli ad emissione nulla Veicoli rispondenti alla direttiva CEE 91/542 Veicoli intestati a residenti nell’area sottoposta al regime di ZTL Autobus in servizio pubblico Taxi : fino al 1° Marzo 2003 Gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, ed i mezzi d’opera. Veicoli adibiti a servizi di Polizia, dei Vigili del fuoco, delle FF.AA., della C.R.I. Veicoli di proprietà di: Misericordia, Pubblica Assistenza, Enti Assistenziali ONLUS, scuolabus e trasporto handicappati e gli autocarri impegnati in servizi di refezione scolastica. Veicoli con contrassegno "Invalidi" previsto dall’art.188 C.d.S. Veicoli alimentati a G.P.L. o Metano Auto d’epoca Veicoli operativi di enti pubblici e privati impegnati per lavori di Acquedotto, Fognature, rete elettrica e gas. Veicoli impegnati in servizi essenziali di enti pubblici che abbiano in corso un piano di sostituzione del parco auto. Veicoli impiegati occasionalmente per servizi funebri Veicoli utilizzati per assistenza domiciliare ad anziani e persone non autosufficienti e per accompagnamento bambini ad asili nido, scuole materne ed elementari. Casi particolari a giudizio dell’amministrazione per particolari esigenze o urgenti necessità con autorizzazioni ad orario strettamente limitate. L’Agente Accertatore impone con l’annotazione sul verbale di accertamento l’obbligo di uscita per la via più breve dalla Zona interdetta all’autoveicolo non conforme. La Direzione Mobilità è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza. Gli Agenti di Polizia Giudiziaria ed a chi altro spetti sono incaricati dell’osservaza della presente ordinanza. I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge. Di Palazzo Vecchio Lì 08/03/2002 CF/fc P. Il Sindaco L’Assessore alla Mobilità Vincenzo Bugliani -------------------------------------------------------------------------------- A cura di F. Cirri 13-03-2002