Pedalapapà – Doveva capitare
On line il quarto racconto di Luigi Bosio, papà di due bimbi che in alternativa all'auto ha scelto di acquistare un “carretto-traino” per la bici da utilizzare per gli spostamenti casa-nido-lavoro
22 February, 2013
Luigi Bosio
Primo o poi doveva capitare, erano giorni che, mentre dirigevano il traffico fuori dalle scuole, mi osservavano. Qualche giorno fa i vigili mi hanno fermato, lo dico subito, per pura curiosità, ma l’hanno fatto. Conversazione piacevole, qualche scambio di idee sulla viabilità cittadina, la situazione delle piste ciclabili, loro curiosità sul carretto e tanti saluti. Prendo spunto da questo piacevole incontro per parlarvi della normativa che regola i nostri spostamenti, il Codice della Strada, e del relativo Regolamento di attuazione. Premetto che mai e poi mai avrei pensato che una lettura di questo tipo mi facesse sbellicare dalle risate. Il codice della strada conta di 238 articoli di cui 4 dedicati ai velocipedi[1], il regolamento di attuazione 350 articoli di cui 3 dedicati. Sappiate che le prima premura del legislatore è quella di specificare che ci vogliono le ruote, anche perché senza non saprei come fare. Viene poi riservata molta attenzione ai sistemi frenanti e alla parte dedicata alla segnalazione luminosa; in questo ultimo caso il regolamento descrive in modo minuzioso, al limite della psicopatia, come deve essere il fascio luminoso. Ma la notizia veramente importante è che ogni velocipede deve essere dotato di campanello. Io ho dovuto provvedere all’acquisto perché sprovvisto. La cosa che mi lascia perplesso è che il suddetto campanello deve potersi sentire a trenta metri di distanza. Non vi è altra specifica. Io penso: ma se si intende nel traffico di tutti i giorni con il rumore che c’è, significa con tutta probabilità che chi suonerà il campanello andrà incontro a sordità certa. Con sommo stupore il comma 7 dell’articolo 225 del regolamento è dedicato ai rimorchi per velocipedi, dove ricade il mio amato carretto; per fortuna rispetto tutte le specifiche richieste: lunghezza totale, altezza, larghezza e carico massimo.
Vi segnalo gli articoli 50, 68, 170 e 182 per il Codice della strada, gli articoli 223, 224 e 225 per il regolamento di attuazione. Buona lettura!!!
1 Il Codice della strada italiano definisce e considera come velocipedi non solo le biciclette ma anche i risciò, le biciclette a quattro ruote, i monopattini, i carri leggeri a tre ruote montati sul retrotreno di una bicicletta e i tricicli.