Conto energia, il Tar abolisce il limite per le serre fotovoltaiche
La limitazione alla copertura fotovoltaica era stata inserita per garantire che l'attività agricola restasse prioritaria rispetto alla produzione di energia, ma secondo il Tribunale amministrativo bisogna valutare caso per caso
02 April, 2013
Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da diversi operatori del fotovoltaico, annullando l'art. 14 comma 2 del Quarto conto energia (decreto ministeriale 5 maggio 2011), nella parte in cui stabilisce che “ai fini di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%”.
La sentenza, pubblicata il 26 marzo, stabilisce che la soglia fissata dalla norma non è sufficiente a garantire la coltivazione sottostante (l'idea di fondo alla base della limitazione al 50% introdotta dal Quarto conto energia e portata poi al 30% dal Quinto era proprio quella di privilegiare l'attività agricola rispetto alla produzione di energia), ma che ogni caso richiederebbe una valutazione a sé per escludere l'effettiva assenza di abusi rispetto all'attività agricola.
Di qui la decisione del Tribunale amministrativo: quella parte della norma “deve essere annullata, rimanendo, peraltro, riservata al Ministero dello sviluppo economico la successiva attività provvedimentale emendata dal rilevato vizio, ove il Ministero medesimo ritenga opportuno di confermare la necessità di ricondurre l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui al primo periodo del comma 2, art. 14 DM, solo in relazione a determinate tipologie di serre”.