Efficienza energetica: Italia condannata dalla Corte di giustizia Ue, ma per ora niente sanzioni
I giudici del Lussemburgo hanno condannato l'Italia per due inadempienze in materia di certificazione energetica degli edifici. Giudicati tardivi i provvedimenti correttivi varati dal Governo nel tentativo di evitare la sentenza. Il provvedimento, comunque, non prevede pene pecuniarie, a parte l'obbligo di pagare le spese
17 June, 2013
La Corte europea ha condannato l'Italia per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/91/CE in materia di efficienza energetica degli edifici. La sentenza C-345/12 della sez. X, del 13 giugno 2013 (vedi allegato), in particolare, è stata emessa per il mancato rispetto dell'obbligo di dotare dell'Attestato di prestazione energetica (Ape) gli edifici nuovi e quelli di vecchia costruzione in caso di affitto, nonché per la possibilità, ora revocata, di autocertificare la classe energetica per gli immobili più energivori.
Per cercare di scongiurare la condanna, il Governo Letta aveva inserito alcune misure nel Dl 63/2013, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 6 giugno, rendendo obbligatorio l'Ape (in sostituzione del vecchio Attestato di certificazione energetica) anche nei casi di immobili in affitto. Mancando il decreto attuativo, però, la misura non è ancora in vigore e non è bastata a convincere la Corte Ue. Su questo punto è arrivata la precisazione di Confedilizia, che ha chiarito che il pronunciamento riguarda «una situazione pregressa, già sanata dall’Italia prima del deposito della decisione», sottolineando la necessità di procedere al più presto all’applicazione del decreto legge 63/2013 approvato dal Governo.
Nel dettaglio, la sentenza «constata che la deroga, contenuta nella legislazione italiana, all'obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico in caso di locazione di un immobile ancora privo dello stesso al momento della firma del contratto, non rispetta la direttiva 2002/91 (articolo 7, paragrafo 1), che non prevede una deroga simile». Proprio su questo punto è intervenuto il Dl 63/2013, che ha reso obbligatorio l'Ape, di durata decennale, anche per gli immobili da affittare, ad eccezione di: edifici e monumenti protetti, luoghi esclusivi di culto e attività religiose, costruzioni temporanee per destinazione d'uso uguale o inferiore a due anni, edifici o parti di edifici isolati con meno di 50 metri quadri e gli edifici usati meno di quattro mesi all'anno, oltre a quelli con Ace in corso di validità e rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. L'Ape, di durata decennale, dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, insieme a raccomandazioni e suggerimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica dell'edificio stesso.
Condannata dai giudici del Lussemburgo anche la possibilità, da poco eliminata, di autocertificazione della classe energetica da parte dei proprietari di edifici aventi un rendimento energetico molto basso, ovvero quelli in classe G, definita «in contrasto con la direttiva (articolo 7, paragrafi 1 e 2 e articolo 10) che non prevede tale deroga». Anche questo rilievo era noto da tempo, da quando cioè la Commissione europea aveva aperto ai danni del nostro Paese una procedura di infrazione proprio per queste due irregolarità, sanate successivamente dal Governo italiano. Troppo tardi, evidentemente.
«La Repubblica italiana - si legge nella sentenza - è condannata alle spese». Ma come mai non sono state previste altre sanzioni? «La Corte è stata adita con un cosiddetto ricorso per inadempimento: suo compito, in questo tipo di procedura, è quello di stabilire se lo Stato italiano abbia o meno adempiuto correttamente agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Unione Europea – spiega l'avvocato Paola Tafuro, esperta in diritto comunitario – Qualora riconosca l’esistenza dell’inadempimento, la Corte pronuncia, come in questo caso, una prima sentenza, indicando le misure che lo Stato membro avrebbe dovuto adottare per rimediare alla situazione». A questo punto, però, il Governo nazionale chiamato in causa deve davvero varare gli opportuni correttivi, se non vuole incorrere in successive sanzioni. «In seguito, se ritiene che lo Stato membro non abbia preso le misure necessarie, la Commissione può adire una seconda volta la Corte di giustizia – aggiunge Tafuro – Se in questo secondo giudizio la Corte riconosce che lo Stato membro non si è conformato alla sua prima sentenza, può comminargli il pagamento di una penalità». Una possibilità che in questo caso non dovrebbe concretizzarsi, dal momento che nel frattempo l'Italia è già corsa ai ripari. «In questo caso – conclude l'avvocato - non ci saranno sanzioni, se, di fatto l'Italia ha adempiuto, ovvero se ha adottato le misure adeguate per uniformarsi alla Direttiva». Di qui l'urgenza di adottare il decreto attuativo del Dl 63/2013, che finalmente porrà termine alla querelle. In ogni caso, resta il peso “politico” della sentenza, che arriva a circa due anni dall'apertura della procedura d'infrazione da parte di Bruxelles.