Fotovoltaico: si può detrarre l'IVA pagata per installare i pannelli
Una sentenza della Corte di Giustizia UE chiarisce che, nel caso in cui l'impianto fotovoltaico fornisca introiti con carattere di stabilità, come la vendita di energia alla rete con un contratto a tempo indeterminato, è possibile richiedere la detrazione dell'IVA
25 June, 2013
È possibile detrarre l'IVA pagata per l'installazione di un impianto fotovoltaico residenziale. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 20 giugno, a patto che, in assenza di sistemi di stoccaggio, l'impianto stesso possa essere considerato "attività remunerativa". Più in dettaglio, la Corte ha stabilità che un impianto fotovoltaico può essere considerato una attività remunerativa se punta a ricavare introiti con carattere di stabilità, anche se questi non siano dei “profitti” in senso stretto. «La nozione di introiti dev’essere intesa nel senso di una remunerazione percepita come contropartita dell’attività esercitata – si legge in una nota della Corte di Giustizia - Ne risulta che, per considerare che lo sfruttamento di un bene avvenga al fine di ricavarne introiti, è irrilevante che tale sfruttamento sia o meno finalizzato a generare profitti».
Vale, quindi, anche la contropartita che il proprietario ottiene cedendo energia fotovoltaica al gestore elettrico, uno scambio di solito basato su un contratto a tempo indeterminato, e che quindi presenta carattere di stabilità. A prescindere, precisano ancora i giudici del Lussemburgo, dal fatto che la quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto sia o meno inferiore a quella consumata dal proprietario per le proprie esigenze domestiche.
«La Corte ricorda che secondo la logica del sistema dell’Iva, il soggetto passivo può detrarre l’Iva cha ha gravato a monte sui beni o sui servizi da lui impiegati per le sue operazioni soggette ad imposta. La detrazione delle imposte a monte è connessa alla riscossione delle imposte a valle. Nella misura in cui beni o servizi sono impiegati ai fini di operazioni imponibili a valle, la detrazione dell’imposta che ha gravato su di essi a monte è necessaria per evitare una doppia imposizione. La qualità di soggetto passivo presuppone in particolare che la persona interessata eserciti un’attività economica», conclude la nota.
Il caso che ha determinato la sentenza riguarda un certo signor Fuchs, austriaco, che nel 2005 ha installato un impianto fotovoltaico sul tetto della sua casa. L’impianto non ha capacità di immagazzinamento, pertanto l'energia elettrica prodotta, inferiore al fabbisogno del proprietario, viene ceduta in toto alla rete in base a un contratto a tempo indeterminato con una società elettrica. Il proprietario dell'impianto, che riacquista dalla stessa società l’elettricità necessaria per le proprie esigenze domestiche (allo stesso prezzo al quale l’energia fotovoltaica è stata ceduta alla rete), ha chiesto all’autorità austriaca competente il rimborso dell’IVA da lui assolta al momento dell’acquisto dell’impianto fotovoltaico, che gli è stato negato. Fuchs, allora, ha presentato ricorso dinanzi alla Commissione tributaria indipendente di Linz, che l'ha accolto, dopodiché La Corte amministrativa dell’Austria, adita dal Fisco, ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale. La sentenza è storia di questi giorni.
Leggi la sentenza del 20 giugno 2013