Efficienza energetica: detrazioni anche per i condizionatori?
Secondo qualche organo di stampa, la detrazione del 50% sugli elettrodomestici per le case da ristrutturare sarebbe applicabile anche all'acquisto di condizionatori, ma il testo del decreto non ne parla esplicitamente. Cerchiamo di vederci più chiaro
04 July, 2013
È notizia recente l'estensione del bonus Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie anche agli elettrodomestici ad alta efficienza, mentre l'ecobonus del 65% per le misure di efficienza energetica è stato in extremis riaperto anche agli impianti a pompa di calore. Alcune notizie apparse sulla stampa lascerebbero intendere la possibilità di godere dell'agevolazione anche in caso di acquisto di impianti di condizionamento. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza su questo punto.
In realtà, nella nuova versione, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, del decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, che proroga il sistema di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e per le riqualificazioni energetiche, non c'è alcun riferimento esplicito agli impianti di aria condizionata. Nel comma 2 dell'articolo 16, emendato per introdurre il bonus elettrodomestici, si parla genericamente di «grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica». Il testo proposto prima dell'emendamento, invece, riservava l'incentivo solo all'acquisto «di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione». Resta da chiarire se la definizione di “grandi elettrodomestici” possa essere applicata anche ai condizionatori, ma a una prima lettura l'agevolazione sembrerebbe riguardare solo forni, frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie.
Quel che è certo, comunque, è che l'incentivo, per una spesa sostenuta non superiore ai 10.000 euro (pari dunque a una detrazione di 5.000 euro), può essere richiesto solo nel caso in cui gli elettrodomestici vengano acquistati per un edificio oggetto di ristrutturazione edilizia, e abbiano elevate prestazioni in termini di efficienza energetica.
A proposito di efficienza, il decreto legge 63/2013 è stato emendato anche per quanto riguarda l'ecobonus del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, estendendo l'agevolazione a caldaie e impianti con pompa di calore ad alta efficienza (potrebbe essere stato proprio questo il punto a ingenerare l'equivoco sui condizionatori, ndr). In questo caso, comunque, la detrazione è applicabile solo nel caso in cui i nuovi impianti vengano installati in sostituzione di vecchi dispositivi meno efficienti. Gli unici riferimenti espliciti agli impianti di climatizzazione estiva presenti nel testo riguardano soltanto il nuovo Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio (ex Attestato di Certificazione energetica, ndr): nel calcolo della performance energetica, infatti, va considerato anche il fabbisogno per l'eventuale condizionamento estivo.
Ecco il vecchio testo dell'art. 16, comma 2, del DL 63/2013:
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Questo invece il testo emendato:
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.