Ilva: Ronchi, norme previste dal decreto legge n. 136 sostengono e accelerano risanamento
E’ stato pubblicato ieri in gazzetta ufficiale l’ultimo decreto Legge “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate”. Ronchi favorevole al decreto commenta: “Per le sanzioni del Prefetto, il decreto chiarisce
12 December, 2013
“Spero che i suoi critici, ora che è pubblicato, leggano attentamente questo decreto che rende disponibili, in modo legittimo e logico quindi anche costituzionale, risorse finanziarie necessarie al risanamento ambientale dell’ILVA”. Lo ha dichiarato il sub-commissario Ilva Edo Ronchi, in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 136 “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate”.
Ronchi sottolinea anche che il decreto “accelera le procedure chiarendo che le coperture enormi dei parchi che si devono realizzare, sono volumi tecnici e quindi non devono attendere modifiche urbanistiche e dei piani regolatori per essere realizzate, che, inoltre, accelera le procedure per l’utilizzo delle aree interne non contaminate e che accelera i tempi per le valutazioni di assoggettabilità e di VIA, senza minimamente toccare le tutele ambientali”. Per quanto riguarda il transitorio, fino all’approvazione del piano ambientale, il decreto chiarisce cosa deve fare il commissario, spiega Ronchi, e quali risultati deve garantire (almeno l’avvio del 70% delle misure AIA e assicurando che, per quanto dovuto all’ILVA, i parametri che misurano la qualità dell’aria esterna siano a norma). “Per le sanzioni del Prefetto, il decreto chiarisce –sottolinea Ronchi - che per le violazioni compiute prima del Commissariamento, paga il titolare o l’azionista di maggioranza, dopo paga l’ILVA commissariata nei casi delle violazioni previste”. Per quanto riguarda il rinvio di circa 60 giorni del piano ambientale, conclude Ronchi “esso è reso necessario anche per includervi tutte le misure necessarie per completare l’AIA , producendo così un’accelerazione complessiva (prima si doveva attendere un’altra AIA per acque, rifiuti, rischi d’incidente e energia) , fermo restando il termine finale di 36 mesi fissato dal precedente decreto che non cambia”.
Note tecniche:
Decreto-Legge 10 dicembre 2013, n. 136. Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. (13G00180) (GU Serie Generale n.289 del 10-12-2013). Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2013
LEGGE 3 agosto 2013, n. 89 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. (13G00132) (GU Serie Generale n.181 del 3-8-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/2013
LE NORME SULL’ILVA DI TARANTO ESTRATTE DAL DECRETO
Art. 7
Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il piano di cui al comma 5 e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine della approvazione del piano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce, sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali il piano puo' essere approvato anche senza i pareri richiesti. L'approvazione del piano avviene entro quindici giorni dal ricevimento dei pareri e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il piano di cui al comma 6 e' approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;
b) al comma 7, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»;
c) al comma 8, le parole: «Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»;
d) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che la stessa e' rispettata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: a) la qualita' dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale; b) alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti interventi.»;
e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure di risanamento ambientale e sanitario, dal piano industriale di conformazione delle attivita' produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro novanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilita' alla procedura medesima entro quarantacinque giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi e' sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine puo' essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi e' adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non e' necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorita' preposte alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici"»;
f) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: «9-bis. Durante la gestione commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonche' le previsioni di cui al comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette sanzioni, ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza che abbiano posto in essere detti atti o comportamenti.»;
g) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente:
«11-bis. Dopo l'approvazione del piano industriale, in relazione agli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, il titolare dell'impresa o il socio di maggioranza e' diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le somme necessarie all'attuazione delle misure previste, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento su un conto intestato all'azienda commissariata. Le somme messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Ove il titolare dell'impresa o il socio di maggioranza non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in parte, le somme necessarie, secondo quanto previsto dal primo periodo, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, nell'ipotesi di proscioglimento del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.».
Art. 8
Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN.
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l'articolo 2-quater, e' aggiunto il seguente:
«Art. 2-quinquies (Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN). - 1. Nell'area dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle porzioni che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei commi che seguono.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri e modalita', al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:
a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione, alla provincia, al comune territorialmente competenti e all'A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma;
b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all'attivita' di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualita' delle acque sotterranee;
c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale per una profondita' dal piano di fondo scavo di 0-1 metri,con le modalita' previste al comma 3;
d) se nel corso delle attivita' di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario ne da' comunicazione all'A.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine di effettuare le necessarie verifiche in contraddittorio prima della prosecuzione dell'intervento;
e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario ne da' comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;
f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito.
3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2, lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalita':
a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;
b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica;
c) formazione di un unico campione composito per cella ottenuto dalla miscelazione delle aliquote;
d) confronto della concentrazione misurata per il campione, che deve riguardare i medesimi analiti gia' ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);
e) conservazione di un'aliquota di campione a disposizione dell'A.R.P.A. Puglia.
4. Nelle aree non caratterizzate o che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solo previa verifica della compatibilita' con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari; tale verifica e' effettuata da A.R.P.A. Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalita' di esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito protocollo tecnico operativo.».
Art. 9
Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria
1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' inserito il seguente:
«Art. 65-bis. (Misure per la salvaguardia della continuita' aziendale). - 1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari e' attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalita' di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuita' aziendale e dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.».
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.