Sacchetti, multe in vigore dal 21 agosto. Assobioplastiche: "gli unici monouso validi sono quelli certificati UNI EN 13432:2002"
Dal 21 agosto 2014 sono applicabili le sanzioni pecuniarie previste per la commercializzazione di sacchetti per la spesa in plastica, ad eccezione di quelli monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e, ovviamente, di quelli riutilizzabili secondo precisi requisiti di spessore. Il comunicato di Assobioplastiche
04 September, 2014
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione (n. 116/2014) del Decreto Legge Competitività (n. 91/2014), è stato completato l’iter della normativa italiana sulla commercializzazione degli shopper monouso non biodegradabili e compostabili. I cinque governi che dal 2007 si sono succeduti con differenti maggioranze parlamentari hanno sempre confermato la ferma determinazione a dare piena attuazione alle norme nazionali che hanno contribuito ad accelerare l’adozione di un provvedimento comunitario già votato del Parlamento Europeo ed ora in discussione al Consiglio Europeo.
La suddetta legge di conversione del Decreto Legge Competitività, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto scorso, contiene una norma (art. 11, comma 2-bis) che fa scattare dallo scorso 21 agosto le sanzioni pecuniarie previste per la commercializzazione di sacchetti per la spesa in plastica, ad eccezione di quelli monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e, ovviamente, di quelli riutilizzabili secondo precisi requisiti di spessore.
La sanzione per chi commercializza prodotti non conformi – che si applica anche qualora tali prodotti vengano ceduti al pubblico a titolo gratuito [v. art. 1, lett. d) D.M. 18 marzo 2013, n. 67447] – parte da 2.500 euro per arrivare a 25.000 euro, aumentata fino a 100 mila euro se la violazione riguarda quantità ingenti di sacchetti (oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore: v. articolo 2, comma 4, del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116).
Il legislatore ha dunque disposto l’entrata in vigore immediata del predetto regime sanzionatorio, e con l’occasione Assobioplastiche ricorda che:
I prodotti monouso conformi sono solo quelli certificati biodegradabili e compostabili in accordo con la norma UNI EN 13432:2002.
Gli enti certificatori più comunemente utilizzati dai produttori dei manufatti biodegradabili e compostabili al fine di certificarne la piena rispondenza alla UNI EN 13432:2002 sono AIB Vincotte, Certiquality s.r.l. e Dincertco.
In Italia è stato sviluppato da alcuni anni un efficiente sistema di marcatura e riconoscimento dei manufatti biodegradabili e compostabili a cura del Consorzio Italiano Compostatori (con la collaborazione dell’ente certificatore Certiquality s.r.l.) che rilascia il marchio “Compostabile-CIC”.
Quanto ai sacchi non biodegradabili e compostabili, gli spessori che questi debbono possedere per essere considerati riutilizzabili, e dunque commercializzabili, sono quelli indicati dalla normativa di cui sopra, ossia:
- 200 micron per i sacchi con maniglia esterna destinati all'uso alimentare;
- 100 micron per i sacchi con maniglia esterna non destinati all'uso alimentare;
- per i sacchi cosiddetti a fagiolo, cioè senza manici esterni, 100 micron se destinati all'uso alimentare, 60 micron se non destinati all'uso alimentare.
Assobioplastiche ringrazia le associazioni dei commercianti che in questi giorni stanno opportunamente informando i loro associati circa l’entrata in vigore del predetto regime sanzionatorio, e si dichiara a completa disposizione per qualsiasi supporto e chiarimento. Un’apposita pagina sul proprio sito, reperibile all’indirizzo www.assobioplastiche.org/normative-del-settore/, contiene tutti i riferimenti legislativi utili.