Raffrescare troppo è fuori legge, anche se quasi nessuno lo sa
Secondo un Decreto del Presidente della Repubblica di due anni fa, in estate la temperatura non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici, mentre in inverno il limite è fissato a 20°C
09 July, 2015
I blackout di Milano dovuti al sovraccarico di corrente per il caldo record di lunedì 6 e martedì 7 luglio si lasciano alle spalle uno strascico di polemiche. Da una parte le accuse ad a2a di non aver saputo garantire un servizio efficiente, nonostante la situazione di assoluta eccezionalità dei giorni di afa, dall'altra diversi inviti ad un contenimento nell'utilizzo dei condizionatori. Il sindaco Giuliano Pisapia nell'invitare i cittadini milanesi alla moderazione ha persino citato l'enciclica ambientalista di Papa Francesco, salvo poi dire che a2a deve delle scuse ai cittadini.
Ma il contenimento dei consumi estivi record non è solo tema di inviti etici. Pochi sanno che c'è un Decreto del Presidente della Repubblica di due anni fa (D.P.R. 74/2013) che regola l'esercizio degli impianti termici per il raffrescamento estivo e per la
climatizzazione invernale, oltre al controllo, l'ispezione e la manutenzione degli stessi. Inoltre fissa le regole per
la tempistica dei controlli per l’efficientamento degli impianti, i
requisiti delle figure e degli organismi che possono occuparsi delle
ispezioni ma soprattutto stabilisce i limiti per i valori delle temperature ambiente. In estate la temperatura non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici, mentre in inverno il limite massimo è fissato a 20°C + 2°C di tolleranza e a 18°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.
Bisogna specificare che durante
il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, è la media
ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti
riscaldati di ciascuna unità immobiliare, che non deve superare determinati
valori così come non deve essere inferiore a determinati valori
durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva per i
singoli ambienti raffrescati.
Inoltre si ricorda che " il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati, deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia". In base a quanto stabilito nell’art. 4 del suddetto D.P.R., "l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, variabile in base alle zone di classificazione del territorio nazionale; tuttavia, i Comuni possono emettere specifiche ordinanze atte ad ampliare o ridurre questi limiti temporali di esercizio, anche per la durata giornaliera e la regolazione delle temperature."
(foto ilsussidiario.net)