Conai: “Profumatori d'ambiente” e accessori per il confezionamento dei capi di abbigliamento saranno riciclabili dal 1 gennaio 2016
Il contributo ambientale Conai si applica al momento della cosiddetta “prima cessione” ferme restando le regole generali previste anche per le altre tipologie di imballaggi
22 September, 2015
Dal 1 gennaio 2016, nell’ambito di un più ampio processo di aggiornamento delle liste di prodotti classificati imballaggio o non imballaggio, Conai fornisce i seguenti chiarimenti e istruzioni sui nuovi prodotti che è possibile avviare nel ciclo di raccolta differenziata.
Sono classificati come imballaggi:
-gli articoli impiegati come accessori nel processo di confezionamento delle camicie o di altri capi di abbigliamento;
-il contenitore del profumatore (costituito generalmente da liquidi, gel, perle, tessuto impregnato, tavolette igienizzanti, etc.) qualora resti vuoto al termine del processo di erogazione “graduale” del profumatore stesso e il contenitore medesimo non sia ricaricabile.
Non è classificato imballaggio:
-il contenitore se “ricaricabile” ovvero quando sia parte integrante del prodotto “profumatore” e tutte le componenti siano destinate ad essere utilizzate, consumate o eliminate insieme.
Il contributo ambientale Conai si applica al momento della cosiddetta “prima cessione” (cioè al trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore al primo utilizzatore, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima - o semilavorato - a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale - art. 4, comma 4 del Regolamento Conai) ferme restando le regole generali previste anche per le altre tipologie di imballaggi (immissione al consumo, esenzione per attività di esportazione, etc.) per le quali si fa rinvio alla Guida Conai pubblicata annualmente.
Inoltre, ed è bene precisarlo, la normativa consortile si basa sul principio fondamentale della responsabilità condivisa tra produttori e utilizzatori di imballaggi, che per scoraggiare fenomeni di concorrenza sleale, il Regolamento Consortile prevede tra l’altro specifiche sanzioni a carico sia del cedente (produttore) sia del cessionario (commerciante/utilizzatore) in caso di omessa applicazione del Contributo ambientale Conai sulle fatture di vendita degli imballaggi.
Per maggiori informazioni e chiarimenti, contattare il numero verde Conai 800.337799 o scrivere a infocontributo@conai.org