Smog oltre i limiti, venerdì 17 stop ai diesel Euro 3. Ecco tutte le deroghe
Bloccati i diesel fino all'Euro 3 e Benzina, gpl e metano precedenti all'Euro 1, dalle 8.00-19.00 per i veicoli adibiti al trasporto persone, dalle 8.30-14.00 e 16.00-19.00 per i veicoli adibiti al trasporto merci
16 February, 2017
A seguito delle rilevazioni Arpa, il Comune di Torino rende noto che venerdì 17 febbraio vige il blocco alla circolazione dei veicoli privati (livello 1 - giallo) Diesel fino all'Euro 3 e Benzina, gpl e metano precedenti all'Euro 1, dalle 8.00-19.00 per i veicoli adibiti al trasporto persone, dalle 8.30-14.00 e 16.00-19.00 per i veicoli adibiti al trasporto merci. Le nuove limitazioni al traffico stabilite dalla recente delibera invece entreranno in vigore lunedì 20 febbraio, ma si aspettano comunicazione su come verranno contati i giorni di sforamento che portano all'effettiva entrata in vigore dei blocchi.
Ecco i veicoli esentati dalle limitazioni per venerdì 17:
Le limitazioni alla circolazione non si applicano ai seguenti veicoli:
- veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico ed a idrogeno;
- motocicli e ciclomotori a quattro tempi;
- veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 ton. (categorie N2, N3);
- veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2, M3);
- veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali, veicoli utilizzati per riprese cinematografiche, veicoli per consegna e ritiro di prodotti postali;
- taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
- veicoli oltre 3,5 ton, macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera.
- I veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale"
- "Motoveicoli per trasporti specifici": veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
- "Motoveicoli per uso speciale": veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature.
- I veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale".
- "Autoveicoli per trasporti specifici": veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
- "Autoveicoli per uso speciale": veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.
In deroga alle limitazioni possono circolare altresì i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:
- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;
- veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
- veicoli utilizzati da lavoratori i cui luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1.000 m; la condizione deve essere certificata da una lettera del datore di lavoro che attesti l'assenza del servizio pubblico, le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro;
- veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili e i mezzi di servizio del Bike Sharing;
- veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;
- veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
- veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune di Torino o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi;
- veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
- veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate dalla Città;
- veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
- veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo - se è interno del perimetro del blocco - e i confini dell'area soggetta al blocco per l'arrivo e la partenza;