Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, in arrivo i criteri ministeriali
Il TAR Lazio obbliga il Ministero dell'Ambiente a definire con decreto i criteri qualitativi e quantitativi per la gestione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza
09 May, 2017
di Tiziana Giacalone
Una recente sentenza del TAR Lazio (la n. 4611 del 13 aprile 2017, che trovate come documento allegato) obbliga il Ministero dell'Ambiente, attraverso un decreto, a indicare i criteri qualitativi e quantitativi per la gestione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani. Si tratta dei criteri attesi dal lontano 1997 e previsti dall'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e prima ancora dal D.Lgs. n. 22/1997, il famoso Decreto Ronchi.
Sono rifiuti speciali assimilati agli urbani quei rifiuti non pericolosi prodotti dalle imprese che il Comune gestisce all’interno del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Attualmente i rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani con deliberi comunali sulla base dei criteri per l’assimilazione stabiliti dal Comitato Interministeriale con delibera del 27 luglio 1984 che al punto 1.1.1 elenca i rifiuti che possono essere assimilati. Non c'è ancora la regolamentazione ministeriale con i criteri qualitativi e quantitativi prevista dal citato art. 195.
Quali sono le conseguenze del silenzio istituzionale?
L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in assenza dell'atteso decreto ministeriale ha generato non poche problematiche interpretative e una serie di contenziosi dovuti alle zone d'ombra della procedura. I Comuni si rifanno alle regole del 1984 e la procedura per la tassazione delle aziende non è chiara. Può succedere che le aziende debbano sostenere costi doppi per la gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, che andrebbero affidati al gestore pubblico e invece sono gestiti ricorrendo ai privati. Oppure situazioni in cui le aree aziendali sono assoggettate alla tariffa/tassa anche se di fatto in quell'area non si producono rifiuti.
L'eccessivo ricorso da parte dei Comuni all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani negli anni è stato segnalato anche all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che nel 2008 aveva trattato questo tema in un'Indagine Conoscitiva proprio per il settore dei rifiuti da imballaggio. La stessa Autorità nel 2012 è tornata ad occuparsi degli squilibri concorrenziali dovuti all'ampliamento dei rifiuti assimilati e alla conseguente sottrazione di questi rifiuti dalle tipologie di rifiuti speciali "le cui attività di raccolta e smaltimento dovrebbero essere lasciate agli operatori attivi nella gestione dei rifiuti speciali sulla base di rapporti contrattuali con i produttori di questi."
È stata una società bolognese che si occupa di recupero, riciclaggio del macero, compravendita di materiali a base cellulosica provenienti dalla raccolta differenziata e della materia prima generata dal recupero a chiamare in causa il Ministero. Come molte altre ritiene di essere stata gravemente danneggiata "in termini di ingiusta sottrazione di risorse e beni al mercato privato e di elevato versamento TARI, dalla eccessiva assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani effettuata dalle Amministrazioni comunali a causa della mancanza di una regolamentazione ministeriale pur prevista dall’art. 195 cit.". E del resto, tra i rifiuti speciali elencati nella delibera del Comitato interministeriale che possono essere assimilati ai rifiuti urbani ci sono anche gli imballaggi e i sacchetti in carta e cartone.
Per il TAR Lazio è pacifica la violazione sia del termine dei 90 giorni previsto dal Codice dell'Ambiente per la definizione dei criteri di assimilazione sia del termine concesso dalla società ricorrente nella sua diffida e dunque è "illegittima l'inerzia tenuta dal Ministero".
Con la sentenza pubblicata il 13 aprile il TAR obbliga il Ministero a concludere il procedimento adottando il decreto per la definizione dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani entro 120 giorni dalla comunicazione della stessa sentenza.