Risoluzione unanime della Commissione Ambiente della Camera su Ispra e SNPA, soddisfatto Realacci
Richiesta al Governo la piena applicazione della riforma delle agenzie ambientali: La dichiarazione del Presidente Ermete Realacci e il testo integrale della risoluzione
27 July, 2017
Il Presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci, ha dichiarato sul suo profilo FB: “Approvata all’unanimità dalla Commissione Ambiente della Camera una risoluzione della Commissione a mia prima firma sottoscritta dai gruppi parlamentari della maggioranza e dell’opposizione che impegna il Governo per la piena applicazione della riforma della Agenzie Ambientali e il potenziamento dell’Ispra anche garantendo risorse adeguate al Sistema nazionale a rete di protezione dell’Ambiente (SNPA).
All’esecutivo viene chiesto di prendere tutte le iniziative di competenza per emanare entro l’anno i decreti attuativi della riforma ancora mancanti. La legge n.132/2016, la riforma della Agenzie Ambientali, ha l’obiettivo di rafforzare e rendere omogenei su tutto il territorio nazionale i #controlliambientali. Nata da una mia proposta di legge, unificata con quelle analoghe dei colleghi Bratti e De Rosa, questa riforma è frutto di un lavoro approfondito e trasversale fra tutte le forze politiche. È una legge centrale per il buon funzionamento delle istituzioni in campo ambientale e per garantire la #salute dei cittadini, la qualità dell’ambiente e l’economia pulita.
Ad oltre un anno dalla sua approvazione, tuttavia, si registrano ritardi nell’adozione di regolamenti e decreti attuativi. Non risulta emanato il regolamento che avrebbe dovuto stabilire le modalità di individuazione e le competenze del personale ispettivo dell’Ispra, i criteri generali per lo svolgimento delle attività di controllo e le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e cittadini.
La risoluzione impegna il governo per la stabilizzazione del personale precario Ispra in possesso dei requisiti previsti dal dlgs n.75 del 2017. L’esecutivo, infine, viene sollecitato affinché sia regolamentato l’assegnazione al SNPA dei proventi delle sanzioni previste con la legge sugli #ecoreati. La corretta e piena attuazione della legge sui reati ambientali passa anche da controlli efficienti, autorevoli e trasparenti.”
Il testo integrale della risoluzione
L’VIII
Commissione,
premesso
che:
la legge 28 giugno 2015, n. 132, ha istituito il sistema nazionale a rete per la protezione, dell’ambiente (Snpa), di cui fanno parte l’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell’ambiente, con l’obiettivo di assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale, e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;
la legge opera nella direzione di un chiaro rafforzamento delle politiche ambientali, consolidando e completando il percorso riformatore avviato oltre venti anni fa, dalla legge n. 61 del 1994 che ha istituito l’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e demandato alle regioni e alle province autonome l’istituzione dell’agenzia territoriale per la protezione ambientale, ponendo le basi per la costruzione di un patrimonio importante di strutture e di competenze professionali e tecnologiche acquisite attraverso lo studio, l’analisi, il monitoraggio e il controllo dei dati ambientali;
in tale contesto, con l’approvazione della legge n. 132 del 2016, alla cui stesura hanno contribuito in uno spirito di grande collaborazione tutte le forze politiche, sia di maggioranza sia di opposizione, e che è frutto del dialogo costante con gli stessi soggetti interessati, si è inteso perseguire un livello sempre più alto di tutela dell’ambiente, con la definizione di un sistema integrato e coordinato, volto a superare la disomogeneità dei risultati sul territorio, anche attraverso l’introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento comprendenti: la costruzione di un sistema a rete che consentirà uno scambio di informazioni e di direttive tecniche uniche in tutto il Paese; la definizione dei livelli minimi di prestazioni tecniche ambientali che costituiscono standard qualitativi e quantitativi di attività che devono essere garantiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale; l’organizzazione di una rete nazionale di laboratori accreditati che consentirà di creare dei poli di specializzazione nel Paese; il riconoscimento dell’ufficialità del dato ambientale; l’attribuzione di un ruolo di indirizzo e coordinamento all’Ispra che assume funzioni tecniche e scientifiche per una più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità ambientale;
si tratta dunque di un intervento legislativo fondamentale per rafforzare la credibilità del sistema nazionale dei controlli ambientali e per alimentare l’indispensabile circuito di fiducia fra i cittadini e le istituzioni, rendendo possibile la costruzione di un servizio pubblico del nostro Paese, in grado di erogare prestazioni di controllo e monitoraggio ambientale di eccellenza in ogni area del territorio nazionale, secondo i migliori standard normativi e tecnico-scientifici nazionali ed internazionali, nonché attività di ricerca finalizzata anche a migliorare l’attività, di controllo e monitoraggio soprattutto in riferimento alle autorizzazioni ambientali e all’attività ispettiva;
una seria attività di controllo delle fonti di inquinamento, nonché della qualità dei processi produttivi rappresenta lo strumento indispensabile per una concreta e corretta attuazione della cosiddetta legge sugli ecoreati – legge 22 maggio 2015, n. 68 – che opera sul versante del controllo repressivo e sanzionatorio dei delitti contro l’ambiente;
a un anno dalla sua approvazione, si evidenziano ritardi e difficoltà nel completamento degli adempimenti normativi prescritti, necessari a consentire la piena attuazione della legge e a garantire all’Ispra l’indispensabile pienezza di mandato;
in particolare non risultano ancora adottati:
- il decreto del Presidente della Repubblica, di cui all’articolo 16, comma 3, che entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale (entro il 16 settembre 2016), avrebbe dovuto indicare espressamente le disposizioni del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, che risultano incompatibili rispetto alle disposizioni della legge n. 132 del 2016;
- il regolamento, di cui all’articolo 14, che entro il 13 febbraio 2017 avrebbe dovuto stabilire le modalità di individuazione e le competenze del personale incaricato degli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo nonché il codice etico, i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive e le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini;
- il decreto ministeriale che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 5, dovrebbe individuare le funzioni che sono trasferite dagli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (di cui all’articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In assenza di tale intervento, l’Ispra è impossibilitata a procedere al prescritto adeguamento statutario della struttura organizzativa (articolo 5, commi 1 e 2), sulla base delle funzioni trasferite dal decreto ministeriale;
- il decreto ministeriale (di cui all’articolo 15, comma 4) che entro il 15 aprile 2017 avrebbe dovuto individuare le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati;
- il decreto ministeriale, di cui all’articolo 15, comma 2, che entro il 13 giugno 2017 avrebbe dovuto fissare le tariffe nazionali per le spese poste a carico dei gestori per le attività sopra specificate;
oltre
alla mancata adozione dei citati provvedimenti, va rilevata analoga
difficoltà da parte delle regioni, nessuna delle quali allo stato
appare aver avviato l’iter per
il recepimento (entro il 13 luglio 2017) delle disposizioni dello
strumento normativo nazionale attraverso norme regionali di riforma
delle agenzie per la protezione dell’ambiente, auspicabilmente
armonizzate tra loro;
a tutt’oggi non risulta ancora essere
stato avviato il tavolo di lavoro trilaterale Stato/regioni/sistema
nazionale a rete per la protezione dell’ambiente che è stato
proposto dalle regioni al Ministro competente e che, pur non previsto
dalla legge, costituisce tuttavia un fondamentale momento di raccordo
operativo, volto a favorire azioni di integrazione e coordinamento,
soprattutto in considerazione della disomogeneità del quadro
contrattuale e organizzativo delle diverse componenti del sistema;
con riguardo al quadro economico e finanziario che, in particolare per quanto riguarda l’Ispra, presenta un deficit strutturale che il collegio dei revisori dei Conti in sede di approvazione del rendiconto 2016 ha quantificato in 6 milioni di euro, si evidenziano forti criticità, che – anche in considerazione della clausola di invarianza finanziaria introdotta dall’articolo 17 della legge – richiederebbero l’individuazione di nuove fonti di finanziamento autonomo, che potrebbero provenire dalla corretta applicazione del principio «chi-inquina-paga», nonché da un adeguato riparto del gettito generato dalle sanzioni ambientali previste dalla citata n. 68 del 2015 sugli ecoreati;
in considerazione delle nuove funzioni e prestazioni richieste all’Snpa, ulteriori criticità potrebbero emergere con riguardo alle necessità di integrazione ed aggiornamento tanto del personale quanto delle dotazioni delle componenti del sistema, considerati i vincoli esistenti al turnover e all’acquisto di beni e servizi (operanti anche nei, confronti di realtà territoriali che dispongono delle necessarie risorse economiche); a questo proposito è necessaria la stabilizzazione ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 del personale precario per rafforzare anche le attività relative all’applicazione della legge n. 132 del 2015 con particolare attenzione a quelle ispettive, di controllo relativamente al settore dei rifiuti e delle bonifiche, nonché del danno ambientale;
nel corso dell’audizione informale del direttore generale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dottor Stefano Laporta e del presidente dell’Associazione delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Assoarpa), dottor Luca Marchesi, svoltasi il 14 giugno 2017 presso la Commissione ambiente, con riguardo allo stato di attuazione della legge n. 132 del 2016, è stata altresì manifestata l’esigenza di un chiarimento dei rapporti dell’Istituto con i diversi interlocutori, dal Ministero competente alle regioni e alle agenzie regionali, al mondo degli enti pubblici di ricerca,
impegna il Governo:
- ad assumere le iniziative di competenza per emanare i decreti attuativi sopra citati entro l’anno in corso;
- ad assumere iniziative per prevedere stanziamenti di fondi adeguati per garantire il corretto funzionamento del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e il conseguente assolvimento delle funzioni previste dalla legge, con particolare riferimento al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali;
- ad assumere iniziative per mettere a disposizione le risorse adeguate a consentire il pareggio di bilancio dell’Ispra, in modo da assicurare anche la stabilizzazione ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 del personale precario, a fronte di una rendicontazione da predisporre attraverso una relazione annuale che consenta alle Commissioni parlamentari competenti di verificare come sono impiegati i fondi assegnati dal Ministero vigilante;
- a monitorare attentamente la convenzione triennale tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Ispra al fine di verificare che da parte dell’Istituto vengano rispettate le direttive della convenzione, nonché sia garantita l’applicazione della legge n. 132 del 2015;
- ad assumere iniziative per indirizzare l’attività di ricerca, per quanto determinante, all’espletamento delle funzioni di cui alla legge n. 132 del 2015, nonché dell’attività di supporto al Ministero vigilante;
- ad assumere un’iniziativa normativa volta a prevedere che i proventi introitati nell’applicazione della legge n. 68 del 2015 siano assegnati agli enti predisposti al controllo.
Fonte: Ambiente Informa