‘Riciclo totale’, alla Camera un emendamento per avviare a riciclo il CdR ed evitare la costruzione di nuovi inceneritori
Già presentato al Senato in Commissione Bilancio, l’emendamento prevede tra l’altro l'eliminazione degli otto nuovi inceneritori previsti dall'art. 35 dello Sblocca Italia e si basa sul lavoro svolto in questi anni dall’esperta di tecnologie tmb dott.ssa Margherita Bologna
10 December, 2017
Un emendamento alla legge di Bilancio, che verrà discusso dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, potrebbe dare quell’impulso atteso da anni per spingere l’intero sistema italiano della gestione rifiuti verso il recupero totale (o quasi) dei materiali post consumo. Il suo nome davvero suggestivo è “Riciclo totale”, e rappresenta un sistema innovativo per la gestione dei rifiuti urbani che si basa sul lavoro svolto in questi anni dall’esperta di tecnologie tmb dott.ssa Margherita Bologna.
In prima battuta il piano prevede l’avvio a riciclo del CDR che attualmente viene utilizzato come combustibile per inceneritori e cementifici proponendo soluzioni alternative e al fine di conseguire una maggiore tutela dell’ambiente, come gli impianti di trattamento meccanico-biologico (tmb) esistenti modificati o implementati con l'aggiunta a valle del circuito di recupero di una tecnologia italiana in grado di separare l'organico del sottovaglio prodotto da questi impianti.
Una volta separato l’organico, rimarrebbe come scarto una frazione secca contenente principalmente plastiche di varia natura e gomma che, se trattata correttamente, viene trasformata in pellet utilizzabile per la produzione di tanti manufatti come pozzetti stradali, bancali, vasche di colmata, vasche biologiche, condotte per scarichi di acque meteoriche, tubi e condutture per fognature, ecc.
A
conti fatti l’avvio a riciclo del CDR permetterebbe una drastica
riduzione dei rifiuti avviati in discarica e la quasi scomparsa di
quelli utilizzati come combustibile per inceneritori e cementifici,
eliminando di fatto gli
otto nuovi inceneritori previsti dall'art. 35 dello Sblocca Italia.
Di seguito il testo integrale dell’emendamento che sarà discusso dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati
Piano Riciclo totale
(integrazioni all’emendamento)
1) Al fine di sviluppare la raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali postconsumo nell’ambito di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e al fine di conseguire una maggiore tutela dell’ambiente tramite la riduzione di emissioni nell’atmosfera è istituito il piano denominato “Riciclo totale” per la cui attuazione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stanziato un apposito fondo di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
2) Ai fini dell’attuazione del piano di cui al comma 1 e a valere sul fondo di cui al medesimo comma sono attuate le seguenti misure:
a) Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge su tutto il territorio nazionale sono costituiti i distretti del riciclo comprendenti al loro interno impianti in grado di selezionare tutte le tipologie di materiali secchi, ivi compresi i rifiuti rinvenienti dall’attività di spazzamento delle strade pubbliche, i materiali decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché il residuo secco rimanente al termine della raccolta differenziata.
b) Per favorire il riequilibrio fra le aree del territorio nazionale entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge nelle regioni del centro-sud sono realizzati otto impianti di digestione anaerobica del rifiuto organico differenziato e di quello proveniente dal sottovaglio degli impianti di trattamento meccanico-biologico (tmb) e relativi impianti di compostaggio del digestato, con dimensioni atte a soddisfare le esigenze del bacino regionale servito.
c) Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge si provvede alla ristrutturazione ovvero all’implementazione degli impianti di trattamento meccanico-biologico (tmb) dei rifiuti indifferenziati esistenti al fine di elevare il recupero di materia per evitare il conferimento in discarica degli scarti prodotti.
d) Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua una ricognizione su tutto il territorio nazionale finalizzata alla mappatura degli impianti esistenti per il trattamento del rifiuto indifferenziato.
e) Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge nelle aree del territorio nazionale che ne siano prive sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera d) e non abbiano raggiunto almeno il 55% di raccolta differenziata è prevista la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento del rifiuto indifferenziato basati su tecnologie innovative.
f) Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge è revocata l’autorizzazione ad operare fino a saturazione del carico termico per gli impianti di incenerimento con recupero energetico con conseguente divieto di incenerire i rifiuti urbani indifferenziati non appartenenti al territorio regionale di appartenenza dell’impianto.
g) Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge il combustibile da rifiuti (CDR) e il combustibile solido secondario(CSS) prodotto dagli impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato, lo scarto fine nastro degli impianti di selezione del rifiuto secco, nonché del rifiuto secco rimanente dopo la raccolta differenziata sono destinati a recupero di materia ;
h) Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge l’ecotassa sulle discariche per i materiali riciclabili provenienti dal sopravaglio e sottovaglio degli impianti di trattamento meccanico-biologico (tmb) nonché per il conferimento delle plastiche miste (plasmix) è aumentata de 50% per i materiali contraddistinti dai codici CER di cui Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152, di seguito riportati:
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191210 CDR
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191212 rifiuti da impianti di trattamento meccanico dei rifiuti
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150102 imballaggi in plastica.
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101199 rifiuti di vetroresina
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191204 plastica e gomma
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101103 scarti in fibra di vetro
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030307 scarti di recupero carta e cartone
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200110 scarti di fibre di tessuti
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150105 poliaccoppiati scarti compositi
3) L’articolo 35 del decreto legge 12-settembre 2014, n.133 come convertito dalla legge 11 novembre 2014, n.164, e Il Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 10 agosto 2016 sono abrogati.
4) L’attuazione del presente articolo è demandata ad un Decreto del Presidente del consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Foto via Ecovalsabbia