Messina, il Tar sospende parte dell'ordinanza comunale sulla raccolta rifiuti porta a porta
Il Tar Catania ha ritenuto “immediatamente lesive” alcune previsioni riguardanti gli amministratori di condominio, tra cui le responsabilità circa gli errati conferimenti e il ritiro dei rifiuti stessi
23 July, 2019
Arriva ancora una volta dalla Sicilia la nuova sentenza di un tribunale amministrativo in materia di ordinanze comunali sulla gestione rifiuti. Il Tar Catania ha sospeso parte dell’ordinanza sindacale del comune di Messina sulla raccolta differenziata porta a porta dello scorso aprile, ritenendo “immediatamente lesive” alcune previsioni riguardanti gli amministratori di condominio. Un pronunciamento atteso da mesi, nato dalle istanze cautelari proposte dall’Associazione Nazionale Amministratori di Condominio Italia (ANACI) e da alcuni cittadini proprietari di unità immobiliari in città, che si ritenevano danneggiati dalla norma.
Con le ordinanze 455 (ricorso Anaci) e 459 (ricorso dei cittadini), il Tar ha chiarito che la contestazione e la segnalazione degli errati conferimenti dei rifiuti non possono riferirsi all’amministratore del condominio, ma devono riferirsi al condominio stesso, nel senso che l’Amministrazione comunale è tenuta a precisare che la contestazione e la segnalazione vengono solo materialmente consegnate all’amministratore, perché egli possa mettere a conoscenza i condomini delle loro responsabilità. Per lui invece nessuna responsabilità.
Il Giudice relatore dott. Daniele Burzichelli ha inoltre stabilito che non spetta in alcun modo all’amministratore del condominio “il compito di provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente secondo le modalità previste dal calendari”. Quest’onere incombe sui condomini, cioè sui titolari del rapporto di servizio.
Il tribunale ha precisato infine che vanno sospese le previsioni contenute nell’impugnata ordinanza sindacale n. 122/2019 del 23 aprile 2019 nella parte in cui dispongono la collocazione dei cassonetti in “aree esclusivamente condominiali” e che “nelle aree concordate deve essere garantito il libero accesso agli operatori di raccolta senza che questi debbano avere le chiavi di accesso”.
“Le scadenze impossibili da rispettare, la fretta senza senso, il ‘sappiamo fare tutto noi’ senza ascoltare nessuno, ha portato alla sospensiva del Tar – commenta il movimento Cambiamo Messina dal Basso - Bastava ascoltare prima i condòmini, recepire le proposte da noi avanzate di costituire un Osservatorio sulla raccolta differenziata che coinvolgesse tutti, valutare l’idea di prevedere ‘cassonetti intelligenti’ per quei condomini e quelle zone cittadine senza spazi condominiali, per attuare in maniera condivisa un porta a porta che tutta la città responsabile vuole. Peccato, proprio quando si era ad un passo della scadenza del 31 luglio che ci avrebbe portato al 65% di raccolta differenziata! Vuoi vedere che ora è colpa del Tar se non si raggiungerà il 65% e se non verrà pagato il premio di risultato da 10 milioni di euro?”