Il film adesivo in polietilene è un imballaggio, nuova sentenza del Tribunale di Roma
Con la sentenza del Tribunale di Roma si consolida l’orientamento della giurisprudenza di merito che riconosce la natura di imballaggio del film protettivo adesivo
20 February, 2020
Con la sentenza del Tribunale di Roma Sentenza_n_3222_2020 si consolida l’orientamento della giurisprudenza di merito che riconosce la natura di imballaggio del film protettivo adesivo, già affermata nelle sentenze n. 22952/2018 (Sentenza_Tribunale_n_22952_29_11_2018 ) e n. 16149/2019 (Sentenza_parz_Tribunale_Roma_n_16149_7_8_2019)
La sentenza n. 3222/2020, confermando i principi interpretativi elaborati in alcuni precedenti del Tribunale di Roma, ha ribadito che la qualificazione di un bene come imballaggio deve essere effettuata sulla base di un giudizio tecnico prognostico, fondato sulla natura del bene prodotto. A tal fine, deve essere valutata la sua destinazione intrinseca alla funzione d’imballaggio da verificare ex ante e in astratto, senza che rilevino suoi eventuali diversi modi di utilizzo o usi secondari accertabili ex post e in concreto.
Il Tribunale ha precisato che “… ove si guardasse a posteriori all’impiego in concreto fatto del bene da parte di un’impresa, resterebbero fuori dal campo di applicazione della normativa de qua un numero consistente di imballaggi e, tra l’altro, ciò renderebbe possibile un’interpretazione opportunistica delle norme da parte delle imprese, che, invocando un presunto impiego diverso degli imballaggi, riuscirebbero a sottrarsi all’applicazione della disciplina sullo smaltimento degli stessi, così vanificando, in ultima istanza, le finalità di protezione ambientale proprie della direttiva 94/62/Ce (e delle sue successive modifiche).”
Il Giudice ha inoltre confermato che “il legislatore, sia europeo che nazionale, considera espressamente quali imballaggi non solo quei prodotti atti a proteggere merci, consegnati “dal produttore al consumatore”, bensì anche quelli consegnati dal produttore “all’utilizzatore”, ove con il termine utilizzatore deve intendersi, ai sensi dell’art. 218, co. 1 lett. s, d.lgs. 152/2006, il commerciante, il distributore, l’addetto al riempimento, l’utente di imballaggi e l’importatore di imballaggi pieni.
Da tale previsione discende (…) che ben può un bene costituire imballaggio, con tutto ciò che ne consegue in termini di disciplina applicabile, anche se contiene e protegge un bene che non sarà già quello offerto e venduto sul mercato all’utente finale, cioè al consumatore, bensì quello destinato ad essere nuovamente immesso nella catena produttiva per essere manipolato e trasformato da parte di una seconda impresa “utilizzatrice”.
La sentenza n. 3222/2020 ha definito parzialmente la relativa controversia, che è stata rimessa sul ruolo ai fini dell’espletamento attività istruttoria necessaria per l’esatta determinazione delle somme dovute a Conai dalla società convenuta a titolo di contributo ambientale nonché per la quantificazione degli importi dovuti alla società convenuta dal Polieco a titolo di ripetizione dei contributi a quest’ultimo indebitamente versati.
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