Veicoli elettrici, rinnovabili, gas, acqua, rifiuti: le osservazioni di Arera al Dl Semplificazioni
L'autorità per la regolazione dei mercati delle filiere energetiche e ambientali, nell’ambito delle audizioni delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, ha fornito una memoria che contiene osservazioni e proposte al provvedimento del Governo
03 August, 2020
Tariffe per i veicoli elettrici, rifacimenti degli impianti rinnovabili, piani decennali di sviluppo della rete elettrica e gas, sviluppo rete gas in Sardegna, modalità di realizzazione degli interventi nel settore idrico. Sono questi alcuni temi del Dl semplificazioni che riguardano le materie di propria competenza sui quali l’ARERA, nell’ambito delle audizioni delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, con una memoria ha fornito le proprie osservazioni e proposte sul settore energetico e sui servizi idrici.
VEICOLI ELETTRICI
Per quanto riguarda l’articolo 57, comma 12 - che prevede che l’Autorità definisca le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili in ambito privato e in ambito pubblico, in modo da assicurare un costo non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti - l’Autorità condivide la finalità di favorire l’uso di veicoli alimentati ad energia elettrica, ma individua alcune possibili modifiche alla previsione normativa.
L’Autorità infatti da tempo sostiene l’importanza di individuare soluzioni normative e regolatorie affinché lo sviluppo della ricarica elettrica avvenga minimizzando le esigenze di sviluppo delle reti, che viene remunerato attraverso la tariffa (unica nazionale) a copertura dei costi dei servizi di rete. Inoltre si ritiene che eventuali incentivi debbano avere carattere esplicito, senza porsi in contrasto con il principio di aderenza ai costi. In particolare, si ritiene preferibile che, salvo casi particolari, le infrastrutture di ricarica siano alimentate da punti di prelievo non esclusivamente dedicati alla ricarica. Questa soluzione offre vantaggi sia per il consumatore (minore incidenza delle tariffe di rete e oneri generali di sistema sul costo medio del kWh ricaricato e di minori contributi di connessione) sia per il sistema elettrico nel suo complesso (minori costi di connessione, minori impatti sulle reti elettriche locali). Complessivamente, questi vantaggi possono contribuire a diminuire il costo del servizio di ricarica per l’automobilista elettrico, senza necessità di introdurre misure tariffarie specifiche.
La norma in esame fa, inoltre, riferimento sia alla ricarica in luoghi accessibili al pubblico sia alla ricarica in ambito privato. Le condizioni di ricarica possono essere molto diverse tra questi due ambiti, soprattutto in tema di velocità di ricarica e, quindi, di potenza elettrica richiesta al punto di connessione con la rete.
Per tali motivi, l’Autorità auspica che la norma possa essere modificata, in particolare: sostituendo il riferimento alla “tariffa di fornitura” con un più opportuno riferimento a “misure tariffarie”, che possono includere ulteriori aspetti, come ad esempio i contributi di connessione; indicando il livello massimo dell’agevolazione e la modalità di finanziamento, possibilmente non a carico della bolletta elettrica (già gravata di oneri generali di sistema per oltre 12 miliardi l’anno). L’affidamento all’Autorità della scelta degli strumenti più adeguati, una volta esplicitato
l’obiettivo dalla norma di rango primario, permetterebbe di valutare congiuntamente l’impatto delle nuove misure sullo sviluppo della mobilità elettrica e sullo sviluppo della rete di distribuzione, comprese le ricadute tariffarie a carico dei clienti finali.
FONTI RINNOVABILI E GSE
Per quanto l’articolo 56, comma 2, che introduce disposizioni specifiche per la partecipazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alle procedure del Gestore dei servizi energetici (GSE) in caso di ripotenziamenti o rifacimenti, l’Autorità - pur ritenendo apprezzabile la più ampia partecipazione di questi impianti ai bandi pubblicati dal GSE con progetti di intervento sullo stesso sito - segnala l’opportunità che questo avvenga senza ricorrere a graduatorie separate, al fine di massimizzare la concorrenza nelle suddette procedure e minimizzare gli oneri per i consumatori.
RETI TRASMISSIONE NAZIONALE
Per quanto riguarda l’articolo 60, comma 3, che prevede che il Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica debba essere predisposto da Terna S.p.A. con frequenza biennale, anziché ogni anno, come originariamente previsto, l’Autorità condivide la scelta, avendo già più volte auspicato tale possibilità negli anni scorsi.
Analogamente si segnala l’esigenza di introdurre simili modifiche anche per il gas naturale, prevedendo che i gestori trasmettano all’Autorità e al Ministero dello Sviluppo economico il Piano di sviluppo della rete ogni due anni e che - similmente a quanto realizzato in altre nazioni europee – sia valutata la redazione di un Piano unico nazionale per lo sviluppo della rete di trasporto del gas, che includa tutti gli sviluppi della rete di trasporto nazionale e regionale previsti, anziché un Piano per ciascun gestore del sistema di trasporto.
L’approvazione dei Piani di Sviluppo, come avviene in oltre la metà dei Paesi europei e come raccomandato dall’Agenzia per la cooperazione tra regolatori europei (ACER), potrebbe essere affidata all’Autorità di regolazione.
Inoltre l’Autorità, ricordando che per l’approvazione del Piano di sviluppo di Terna è ad oggi necessaria l’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), comportando così notevoli ritardi (in media circa 4 anni) nella valutazione e approvazione e quindi nella realizzazione dei progetti di sviluppo delle rete, segnala l’opportunità di escludere il Piano di sviluppo della rete di trasmissione elettrica dall’applicazione della VAS, mediante una modifica dell’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal momento che i benefici derivanti dalle valutazioni ambientali sono comunque assicurati dall’applicazione delle Valutazione di impatto ambientale (VIA) ai singoli progetti inclusi nel Piano di sviluppo.
GAS IN SARDEGNA
Per quanto riguarda l’articolo 60, comma 6, in tema di inclusione di infrastrutture per l’approvvigionamento del gas nell’ambito della rete nazionale di trasporto del gas, ai fini del rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, l’Autorità auspica che lo sviluppo delle infrastrutture energetiche sia improntato a logiche di efficienza e risulti coerente con le strategie di lungo termine, orientate verso politiche di decarbonizzazione.
Al riguardo ritiene opportuno che la norma primaria definisca un percorso per individuare puntualmente le infrastrutture effettivamente necessarie e i servizi destinati ad essere remunerati tramite la tariffa, favorendo soluzioni flessibili, che contemperino le esigenze di energia per lo sviluppo industriale con la vita utile degli investimenti infrastrutturali e la loro coerenza con il processo di decarbonizzazione già individuati nel PNIEC.
L’Autorità propone quindi che la norma sia modificata, in particolare: individuando il perimetro delle infrastrutture necessarie, al fine di garantire sull’isola l’approvvigionamento di energia a prezzi sostenibili; fornendo una perimetrazione dell’eventuale socializzazione dei costi, nel rispetto dei vincoli comunitari in materia di aiuti di Stato; conferendo un esplicito mandato all’Autorità per la copertura dei costi dei servizi, salvaguardando il carattere di indipendenza delle determinazioni tariffarie, come previsto dalla propria legge istitutiva e dalle disposizioni comunitarie. L’Autorità inoltre ha commissionato a RSE uno studio - di imminente pubblicazione - che, partendo dagli obiettivi delineati dal PNIEC, in una logica di efficienza e di utilità del sistema, tipica delle analisi costi – benefici, delinei opzioni di infrastrutturazione in grado di sostenere lo sviluppo energetico dell’isola, favorendo assetti future proof. Lo studio RSE che sarà disponibile a breve per la valutazione e la discussione pubblica, rappresenta un contributo indipendente all’approfondimento tecnico delle soluzioni possibili e fornisce elementi di cui l’Autorità terrà conto nell’analizzare - come previsto dalla normativa vigente - i Piani decennali di sviluppo di trasmissione elettrica e di trasporto gas.
SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
Per quanto riguarda i servizi idrici e i rifiuti, alcune previsioni dell’articolo 2 comma 4 e articoli 50 e 51 prevedono disposizioni per incentivare gli investimenti pubblici per una serie di settori, tra cui quello delle infrastrutture idriche, con semplificazioni per le procedure di Valutazione Ambientale, anche per l’incremento della loro sicurezza.
L’Autorità valuta favorevolmente queste proposte, auspicando l’introduzione di misure rafforzate volte a promuovere - valorizzando le dovute logiche industriali - un adeguato sviluppo di impianti innovativi, indispensabili per avanzare verso un’economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse.
Inoltre è ritenuto efficace quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 che prevede il rafforzamento del ruolo dei Commissari nominati dal Presidente del Consiglio in caso di inerzia negli interventi del Piano nazionale idrico.
L’Autorità evidenzia come l’effettivo superamento delle criticità, storicamente persistenti in alcune aree del Paese, dovrebbe essere perseguito attraverso forme di intervento pubblico rafforzato, per il settore idrico e per quello dei rifiuti, che vadano oltre le tradizionali soluzioni commissariali, non sempre adeguate. Gli assetti istituzionali locali infatti appaiono talvolta ancora lontani dal raggiungimento del necessario grado di efficacia.