Responsabilità estesa dei produttori (Epr) per gli imballaggi: cosa cambia con l'approvazione del pacchetto economia circolare?
Oltre a trasporto e trattamento i produttori di imballaggi dovranno coprire anche i “costi efficienti” sostenuti dai Comuni per la raccolta differenziata. Intervista di Eco dalle Città a Nicolò Valle, uno dei tre ricercatori che hanno firmato lo studio “Epr – Imballaggi: la copertura dei costi”
06 October, 2020
Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il Dlgs 116/2020 che attua 2 delle 4 direttive europee (la 2018/851 e la 2018/852) del cosiddetto pacchetto economia circolare approvato dal Parlamento europeo nel 2018. Il decreto modifica alcune importanti disposizioni normative in campo ambientale introducendo novità rilevanti. Tra queste si segnalano i nuovi obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi (65% entro il 2025 e 70% entro il 2030) oltre all’obbligatorietà della Responsabilità estesa dei produttori (Epr) di beni di consumo.
Con la finalità di traghettare il sistema produttivo verso logiche di economia circolare, incoraggiando una progettazione più sostenibile con l’impiego di materiali riutilizzabili e da avviare al riciclo dopo un uso dei manufatti il più possibile prolungato, la direttiva 2018/852 stabilisce che i produttori di imballaggi dovranno coprire anche i “costi efficienti” sostenuti dai Comuni per la raccolta differenziata. Oltre ai costi per il trasporto e il trattamento, necessario per raggiungere i nuovi obiettivi di raccolta differenziata, i produttori dovranno in pratica garantire anche i costi per l’informazione e la comunicazione rivolte ai consumatori finali.
Cerchiamo di capire cosa cambierà in concreto con il nuovo regime introdotto con la direttiva comunitaria 2018/852, da implementare entro il 2024, che secondo le stime del Laboratorio REF Ricerche porterà un aumento dei costi di gestione dei rifiuti di imballaggi, da 500 mila euro a 1 miliardo di euro; costi che saranno carico del sistema consortile e dunque dei produttori. Il decreto affida all’Autorità di Regolamentazione per Energia e Ambiente un ruolo nella definizione del contributo finanziario a carico dei produttori. Di tutto questo abbiamo parlato con Nicolò Valle, uno dei tre ricercatori che hanno firmato lo studio “Epr – Imballaggi: la copertura dei costi” pubblicato qualche settimana fa.
Valle cosa fa esattamente il vostro gruppo di lavoro?
Il Laboratorio REF Ricerche è un think tank sui servizi pubblici locali. Si tratta di un’iniziativa di REF Ricerche, società di economisti, che ha come scopo il rilancio di un dibattito sul futuro dei Servizi Pubblici Locali, dibattito che, per quanto possibile, vorremmo sia sorretto da analisi quantitative ed economiche piuttosto che lasciato a valutazioni poco “razionali”.
Da chi vengono commissionate le ricerche che REF porta avanti?
Il Laboratorio REF Ricerche non ha un committente, ma degli aderenti all'iniziativa che condividono con noi un'agenda di lavoro. Si tratta di selezionati rappresentanti del mondo dell'impresa, delle istituzioni e della finanza il cui nome compare in totale trasparenza nella copertina di ogni nostra pubblicazione.
Qual è il focus della vostra ricerca sulla responsabilità estesa del produttore?
Il focus di questa ricerca riguarda l’aspetto economico della copertura dei costi che il produttore dovrà sostenere con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative che recepiscono la direttiva 2018/852 sui rifiuti di imballaggi. I costi, che comprendono la gestione dell’imballaggio da gestire come rifiuto a fine vita, secondo le nostre stime dovrebbero passare da 500 milioni di euro e rotti a 1 miliardo di euro. Questo significa che il contributo ambientale Conai è destinato ad aumentare.
A cosa è dovuto questo aumento dei costi? E qual è la differenza tra i “maggiori costi” nel precedente regime e i “costi efficienti” del nuovo?
Prima del recepimento della Direttiva 852/2018, i produttori erano chiamati ad assicurare la copertura dei “maggiori oneri” della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, una definizione, quella di “maggiori oneri”, che non si presta ad una interpretazione e ad una quantificazione univoche. Partendo da una stima dei costi della raccolta, nel nostro lavoro abbiamo elaborato tre diverse interpretazioni del concetto di “maggiori oneri”e siamo arrivati a quantificare che il sistema Conai assicura una copertura che oscilla tra il 54% e il 90% dei “maggiori oneri” della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, a seconda della definizione utilizzata.
Indipendentemente dall’attuale copertura, con le nuove disposizioni normative, entro il 2024 il contributo dovrà coprire almeno l’80% dei “costi efficienti” di raccolta, trasporto, trattamento, necessario per raggiungere i nuovi obiettivi di raccolta differenziata, oltre ai costi per l’informazione e la comunicazione rivolte agli utenti finali degli imballaggi. Da una prima stima, ci risulta che i costi di gestione dei rifiuti da imballaggio si aggirano intorno al miliardo di euro.
Costi aggiuntivi che dunque ricadranno sul sistema consortile e sui produttori, ma che metteranno le mani anche nelle tasche dei consumatori.
I produttori dovranno garantire la copertura dei costi pieni sostenuti dai Comuni per la raccolta differenziata. Le somme andranno ad abbattere la tassa sui rifiuti, coerentemente con le prescrizioni del primo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) deliberato da ARERA sui ricavi dalla vendita dei materiali, ed eventualmente apriranno nuovi spazi in tariffa per il sostegno agli investimenti nel settore. A monte, invece, il rincaro in capo ai produttori verrà assorbito nei prezzi dei manufatti, guidando le scelte dei consumatori verso prodotti più facilmente riutilizzabili/riciclabili e quindi più sostenibili.
Questo nuovo sistema riuscirà a scoraggiare la produzione di imballaggi meno sostenibili a favore di quelli riutilizzabili e riciclabili?
Sappiamo che non esistono ancora filiere del riciclo al 100% efficaci per alcune tipologie di rifiuto, in particolare per alcuni tipi di plastica, va da sé che l'acquisto di quei prodotti dovrebbe essere scoraggiato attraverso segnali di prezzo che indirizzino il consumatore verso prodotti meno impattanti dal punto di vista ambientale.
Il Dlgs 116/2020 che ha recepito la direttiva 852 affida all’Autorità di Regolamentazione per Energia e Ambiente un ruolo nella definizione dei contributi finanziari che i produttori dovranno versare. Come dovrebbe operare per Ref?
Sicuramente ARERA è l’attore più indicato per una misurazione dei “costi efficienti”, per mandato e competenze tecniche. ARERA può partire da una prima misura dei “costi efficienti” del settore che sta maturando dal primo calcolo del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), per poi effettuare analisi di dettaglio sulla filiera degli imballaggi. Da parte nostra, ci auguriamo che la rassegna delle fonti e le valutazioni che abbiamo riportato nella nostra ricerca abbiano contribuito a fornire una prima analisi delle dimensioni economiche nelle quali ci stiamo muovendo.